Graduatorie, Gps e supplenze

Gps 2022 aggiornamento: verifica se hai i requisiti di accesso

In attesa della conferma ufficiale dell’aggiornamento delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, che consentiranno anche i nuovi inserimenti (quasi un milione di precari coinvolti) è bene verificare se si posseggono i requisiti di accesso che difficilmente saranno modificati, per mancanza di tempo.

Niente modifica del regolamento

Questo significa che bisogna fare riferimento ai requisiti fissati nel 2020 dalla OM n. 60/2020. Difficile come detto che questi requisiti vengano aggiornati, perchè sarebbe necessaria una revisione del regolamento per la quale non ci sono i tempi tecnici, motivo che aveva spinto il ministero a proporre il rinvio dell’aggiornamento al 2023.

Ma la proposta non piaceva ai sindacati, per cui si è scelto per le GPS supplenze di confermare l’aggiornamento nel 2022. Ma quali sono i titoli di accesso per prima e seconda fascia, posto comune e sostegno?

Date dell’aggiornamento

La data dell’aggiornamento delle Graduatorie non è ancora stata fissata. E non potrebbe essere altrimenti se si considera che non è stato nemmeno confermato ufficialmente l’aggiornamento stesso. Maggiori notizie si avranno con l’approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe.

Ma quali sono i requisiti per accedere? Chi non riuscirà a iscriversi in graduatoria, potrà sopperire con l’invio di MAD, la domanda di messa a disposizione per eventuali cattedre che non verranno coperte mediante lo scorrimento delle graduatorie.

Il requisito fondamentale per accedere alla graduatoria, nonostante siano stati sminuiti a più riprese dal ministro Bianchi, sono i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM n. 616/2017. Senza di essi non ci si può inserire in graduatoria. Altro passaggio fondamentale per non avere brutte sorprese è verificare che gli esami sostenuti e i relativi CFU siano in regola con quelli richiesti dal Ministero per l’accesso alle singole classi di concorso.

I chiarimenti del Ministero

In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.