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Personale Ata: domanda part time, scadenza domanda, come compilarla

C’è ancora un mese di tempo (fino al 15 marzo) per il personale ATA a tempo indeterminato che fosse interessato a presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro part time. Potrebbero cambiare i termini nei prossimi giorni, ma per ora resta fissata la scadenza del 15 marzo.

Chi può presentare domanda

La possibilità di presentare questo tipo di domanda è riservata al personale ATA di ruolo. Rientra in questa categoria il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie. Non hanno la possibilità di usufruire di questa opportunità i responsabili amministrativi, quindi i Dsga.

Tramite questa domanda c’è la possibilità di modificare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La domanda va presentata, mediante il Capo di istituto, al Provveditorato agli studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità.

Come compilare la domanda

Per essere valida, la domanda deve essere completa dei seguenti elementi:

nome, cognome e luogo e data di nascita;
per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e la sede di titolarità.
esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;

La domanda può essere presentata in carta semplice, purchè al suo interno siano specificati i seguenti elementi:

l’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;
l’eventuale possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall’art. 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:
portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;
familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’amministrazione di competenza.

I vincoli

Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, comporta una prestazione di servizio non inferiore a 18 ore settimanali.

Il part time è articolato su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.

L’articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell’anno è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

Durata part time

La trasformazione da part time a tempo pieno non può poi essere richiesta per almeno due anni, a meno di esigenze specifiche valutate per ogni singolo caso ed eventualmente accettate in base alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta.