Scuola

Mobilità 2022: i vincoli delle assunzioni da Gps prima fascia

Il tema della mobilità 2022 non è di immediata comprensione per i diretti interessati, soprattutto alla luce del nuovo provvedimento del Ministero dell’Istruzione che ha introdotto alcune modifiche. Si deve partire dal presupposto che i docenti neo-assunti a partire dall’anno scolastico 2020-2021, in deroga al vincolo triennale di permanenza, possono richiedere di essere trasferiti.

Le limitazioni

L’unica limitazione sta nel fatto che questa richiesta può essere inoltrata solo nel primo anno di immissione in ruolo e solo per quell’anno. Una volta ottenuta la nuova sede, il vincolo triennale va calcolato a partire da quella data, e avrà validità fino all’anno successivo (a.s. 2022/2023).

Ma c’è da considerare anche la situazione di quanti non presenteranno istanza di mobilità o di coloro i quali la presenteranno senza essere accontentati nelle proprie preferenze. In questo caso, il vincolo triennale scatta subito. Questo significa che il calcolo dei tre anni va preso in considerazione a cominciare dall’anno di immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Niente retrodatazione giuridica

Per quel che riguarda invece la data di immissione in ruolo, è un riferimento che ha validità a cominciare da quando si è ottenuta la sede di titolarità. Non si tiene contro in questo caso dell’eventuale retrodatazione giuridica.

E’ bene ricordare che chi è stato assunto da GPS di prima fascia non può presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23, perchè il novo regolamento prevede che le disposizioni relative ai trasferimenti si applichino solo ai docenti con contratto a tempo indeterminato.

Trasformazioni in contratto a tempo indeterminato

Il vincolo triennale decorre da quando il contratto da tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato, con l’attribuzione della sede di titolarità, dove il docente è vincolato per tre anni.

L’anno di retroattività giuridica 2021/22 che nel trasferimento e nella graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei soprannumerari viene valutato come un anno di servizio di ruolo (6 punti) in quanto coperto da servizio di insegnamento, non è valido ai fini del computo del vincolo per i docenti neo immessi in ruolo dal 2020/21.