Scuola

Mobilità docenti 2022/23: tutte le novità contenute nel nuovo contratto

Non riguarda solo l‘elezione del nuovo presidente della Repubblica la fumata nera in questi giorni. Niente esito positivo anche per la riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati sul contratto integrativo per la mobilità (2022-25).

Niente firma dei sindacati

Secondo quanto riporta Orizzonte Scuola, la quasi totalità dei sindacati hanno deciso di non sottoscrivere l’accordo. Sono infatti scettici sul nuovo contratto Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals. Il rinnovo contrattuale così come è stato formulato, ha convinto per il momento solo Cisl Scuola.

In vista di settembre 2022, si prevede la richiesta di mobilità da parte di qualcosa come 100mila docenti, tutti autorizzati a cambiare istituto. Il totale di ottiene sommando 34.000 docenti per l’anno scolastico 2019-20, 19.995 per il 2020/21 e oltre 45mila per il 2021/22.

Il ministero ha proposto queste modifiche:

Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20

Per loro riduzione del vincolo da cinque a tre anni. Avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento ed equivale ad altri tre anni.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21

Via libera anche per loro alla presentazione della domanda, nel caso in cui sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio. Potranno richiedere il trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione. Prima ne servivano cinque. Dal prossimo anno scolastico per loro scompare il vincolo triennale. Questo consentirà di presentare domanda nel caso in cui non siano stati soddisfatti quest’anno. Possono presentare domanda solo per quest’anno. Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22

Potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Una volta ottenuta la sede scelta, saranno sottoposti al nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Nel caso in cui non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale.

Le critiche dei sindacati

Secondo Orizzonte Scuola i sindacati criticano questi aspetti:

a) il CCNI mobilità ha vigenza triennale e si riferisce ad una materia demandata dal contratto collettivo nazionale: occorre pertanto prevedere la sua riscrittura per i successivi anni 2023-24 e 2024-25 nel caso venga sottoscritto il nuovo CCNL del triennio 2019/2021. Tutto ciò va espressamente indicato nell’art.1 e comunque il CCNI non può inserire norme in dissenso da quelle del CCNL.

b) il linguaggio da utilizzare è di natura pattizia e non deve riproporre con continuità i riferimenti di legge, assumendoli come fonti regolatrici. Le precisazioni che l’Amministrazione ritiene di apporre rispetto alla fattispecie a cui ci si riferisce troveranno sede nell’ordinanza ministeriale. Per ogni altro aspetto le clausole sottoscritte saranno frutto delle elaborazioni pattuite e devono risultare chiare, leggibili da tutti e non assomigliare ad un DPCM.

c) l’attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno crea una disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni scolastici diversi, per cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo anno scolastico, per altri invece permarrebbe anche per gli anni scolastici successivi.

Permane inoltre l’anomalia dell’estensione del vincolo triennale per tutti i docenti già di ruolo che presentano e ottengono una qualsiasi sede che abbiano richiesto: la sottoscrizione di un CCNI così definito rende implicito che le parti accettano i vincoli di legge, perfino laddove non è espressamente prevista l’inderogabilità, delineando per tutti gli aspiranti una condizione peggiorativa anziché acquisitiva di elementi migliorativi.

d) fortemente discriminatoria è l’imposizione del vincolo di permanenza ai DSGA neo-assunti, rimasti gli unici esclusi dalla mobilità territoriale, per i quali si chiede di avviare un confronto sulle possibili attenuazioni.