Scuola

Obbligo vaccinale docenti: sospensione urgente, ricorso al Tar

E’ in vigore l’obbligo vaccinale scuola, o Super Green Pass. Cambia il nome ma non la sostanza: docenti e personale Ata dal 15 dicembre dovranno dimostrare di essere in regola con il proprio piano vaccinale individuale, sia che riguardi la prima dose del vaccino che la seconda o la terza. In caso risultino inadempienti, in seguito alla verifica tramite piattaforma Sidi da parte del dirigente scolastico o di chi da lui è stato incaricato o delegato, avranno cinque giorni di tempo per mettersi in regola. Il che significa vaccinarsi o prenotare la vaccinazione che dovrà essere eseguita entro i successivi venti giorni.

Richiesta di sospensione urgente

Ma le proteste per l’introduzione dell’obbligo vaccinale non si placano, e culminano nella notifica del primo ricorso al Tar Lazio per migliaia di insegnanti e amministrativi per violazione di 12 articoli della Costituzione (1,2,3,13,21,32,35,37,51,77,81,97), tre regolamenti (726/04, 507/06, 679/16) una direttiva (78/2000) e quattro articoli (19, 20, 21, 42) del trattato di funzionamento dell’Europa. A notificare il ricorso il sindacato Anief, sin dal primo momento in prima linea contro il Green Pass scuola, e ancor di più adesso contro l’introduzione del Super Green Pass scuola, che prevede l’obbligo vaccinale e non consente di ovviare mediante tampone.

Ora “si attende la risposta del presidente della terza sezione bis sulla richiesta di sospensione urgente in attesa della prima Camera di Consiglio utile”, spiega Pacifico. Le adesioni al ricorso sono ancora aperte fino al 31 dicembre 2021. Tra i motivi che hanno spinto a ricorrere al Tar il sindacato, anche la disparità di trattamento di cui sono oggetto i dipendenti del mondo della scuola rispetto ad altre categorie, come ad esempio i sanitari. Per questi ultimi, infatti, nonostante sia previsto l’obbligo vaccinale, esiste la possibilità in caso di rifiuto di essere spostati ad altra mansione, mantenendo in questo modo l’opportunità di continuare a lavorare senza alcuna sospensione e senza essere privati dello stipendio.

Impossibilità di svolgere la propria mansione

Per il personale del mondo della scuola, invece, non è stata prevista questa alternativa. Per docenti e personale Ata è stato introdotto l’obbligo vaccinale, senza possibilità di rifiutarsi. Chi non ottempera all’obbligo non incorre in alcuna sanzione, dal momento che ha il diritto di conservare il proprio posto di lavoro senza licenziamento. Allo stesso tempo, però, scatta la sospensione con impossibilità di continuare a svolgere la propria mansione o altra alternativa. E per il periodo di sospensione non si percepisce lo stipendio.

Unica nota positiva il fatto che la norma preveda che non appena il dipendente dimostra di aver provveduto ad adempiere all’obbligo vaccinale, può essere immediatamente reintegrato. Cosa però che comporta una scarsa tutela dei supplenti, costretti a ignorare il termine minimo del proprio contratto, che può così cessare da un giorno all’altro. Una circostanza che preoccupa molto i dirigenti scolastici, convinti che sarà particolarmente difficile reperire supplenti disponibili a un lavoro così incerto, soprattutto a ridosso delle festività natalizie con il rischio di contagio.