Scuola

Obbligo del vaccino scuola: può essere sospeso anche chi è in malattia

La prossima sarà la settimana dell’introduzione dell’obbligo vaccinale anche per il personale scolastico. Ma per chi sta conducendo una battaglia contro la sua sospensione, come Anief, c’è ancora tempo per provare a far valere i propri diritti.

Ricorso al Tar del Lazio

Contro l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, soprattutto con le modalità con cui è stato concepito (impossibilità di spostamento ad altra manso e per i lavoratori della scuola che dovessero rifiutarsi, possibilità che invece ad esempio viene data al personale sanitario), il sindacato ha presentato un’azione legale per sospenderne gli effetti attraverso lo specifico ricorso che sarà depositato al Tar del Lazio.

La sensazione è che regni ancora molta incertezza circa le modalità con cui sarà applicato l’obbligo vaccinale, e a farne le spese come accade ormai da quando è stato introdotto il Green Pass scuola, saranno i diretti interessati, i dirigenti scolastici e i loro collaboratori predisposti ai controlli, che dovranno sobbarcarsi un onere in più di non facile lettura.

La sospensione dal servizio

Quello che la norma ha stabilito, è che la sospensione dal servizio “sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Altre indicazioni importanti riguardano il fatto che per sei mesi “chi ha contratto il virus “covid19” è esonerato dal vaccinarsi”. Mentre chi non vuole fare la terza dose può “permanere in servizio fino allo scadere dei 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario”.

Richiesta di aspettativa

Per quel che riguarda la richiesta di aspettativa, via d’uscita all’obbligo vaccinale e alla sanzione della sospensione, siamo già fuori tempo massimo, dal momento che secondo la norma, “il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili), di norma con 15 gg. di anticipo, motivata domanda (art. 69 del DPR n. 3/1957) redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa, la data di decorrenza e la durata dell’assenza” e “l’amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta”. Vengono spiegate le modalità di trattamento dopo il 15 dicembre.

Sospensione anche in malattia

Di fatto, il 15 dicembre non è richiesto nessun obbligo. Il personale scolastico deve attendere “l’invito da parte del dirigente scolastico a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Inoltre il dirigente scolastico “può sospendere anche se sono in malattia” solo qualora “non si produce la prenotazione, su richiesta, oppure adeguata certificazione comprovante l’impossibilità di prenotare la vaccinazione entro i venti giorni richiesti dalla norma in caso di richiesta esplicita del DS. Al rientro comunque si dovrà infatti essere in regola con gli adempimenti”.