Scuola

Vaccino obbligatorio scuola: quanti giorni si può lavorare con il tampone

Ancora una settimana circa per i lavoratori del mondo della scuola chiamati a mettersi in regola con l’obbligo vaccinale che dal 15 dicembre interesserà anche il personale del mondo dell’istruzione. Ogni dipendente dovrà mettersi in regola in base al proprio piano vaccinale individuale, e quindi prima dose per chi non si è mai sottoposto al vaccino e voci di richiamo per gli altri.

Il ministero chiarisce alcuni punti

L’obbligo scatta dal 15 dicembre, ma c’è qualche giorno di tempo poi ancora per mettersi in regola. A questo proposito, e in previsione della confusione inevitabile che si genererà soprattutto i primi giorni, il ministero dell’Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici e alle organizzazioni sindacali del comparto istruzione alcune indicazioni per la gestione della nuova norma.

La prima indicazione riguarda l’onere dei controlli: il ministero specifica che la verifica del rispetto della norma spetta ai dirigenti scolastici.

“Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”.

Come adeguarsi alla vaccinazione

Chi risultasse ancora non in regola con la vaccinazione e con il proprio piano individuale, dovrà dimostrare entro cinque giorni, con apposita documentazione, l’avvenuta vaccinazione. In alternativa, dovrà produrre l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nel corso di questi cinque giorni di tempo, il lavoratore potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa, ma assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Termine di cinque giorni

Dopo il termine di cinque giorni, se non sarà ancora in grado di produrre la documentazione richiesta, avverrà “l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, senza alcuna retribuzione. La sospensione terminerà quando il dipendente comunicherà al datore di lavoro l’avvio o il successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, “e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.