Scuola

Obbligo vaccinale docenti: assegno alimentare (metà stipendio) per chi è sospeso

Dal 15 dicembre scatta ufficialmente l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, dunque docenti e personale Ata. Le conseguenze per chi non sarà in regola, sono ormai note: cinque giorni di tempo per dimostrare di essersi vaccinati (con la prima dose o con la dose di richiamo in base al proprio piano vaccinale in base alla scadenza del Green Pass) dopodichè scatteranno i provvedimento. Nessuna sanzione, nessuna multa, nessun licenziamento. Ma sospensione dal lavoro e congelamento dello stipendio.

Chi è obbligato al vaccino

L‘obbligo vaccinale scatta per il personale scolastico dei sistemi e dei servizi

  • nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Per riprendere il proprio posto d lavoro e percepire nuovamente lo stipendio, sarà necessario dimostrare di aver avviato o completato il proprio percorso vaccinale individuale. Fatto ciò, si potrà tornare a lavorare, senza aspettare che scadano i quindici giorni di contratto del supplente come previsto invece dal regolamento relativo al Green Pass scuola.

Assegno alimentare per chi è sospeso

C’è la possibilità che chi resta a casa, sospeso dal proprio posto di lavoro e senza stipendio in quanto si rifiuta di vaccinarsi, possa percepire l’assegno alimentare. Ne è convinto il sindacato Anief che ha inviato in merito una nota al Ministero dell’istruzione: “In caso di sospensione si chiede di prevedere, anche in sede di conversione del DL, l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del DPR n. 3/1957, estendendolo quindi anche al personale scolastico sospeso anche se non soggetto a sanzione disciplinare prevista dall’ art 78, stesso DPR”.

Il sindacato è convinto che l’assegno alimentare sia un diritto di chi è sospeso dal lavoro causa mancata vaccinazione dal momento che come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, “all’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.

La risposta del ministero

Inoltre il “Testo unico sulla scuola decreto legislativo 297/94 art. Art. 500 – Assegno alimentare spiega che

1. Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.”

In base a queste previsioni, esiste effettivamente la possibilità di percepire quantomeno l’assegno familiare, che sarebbe uguale alla metà dello stipendio. Nei prossimi giorni conosceremo la risposta del ministero dell’istruzione.