Scuola

Nuovi percorsi abilitanti docenti: ecco la bozza della norma contro il precariato

I Percorsi abilitanti docenti e la specializzazione sul sostegno diventa argomento sempre più concreto e oggetto di discussione all’interno del Governo, grazie anche all’impegno del senatore Pittoni della Lega, tra i più convinti sostenitori di una procedura, ormai ferma da quasi dieci anni, che consentirebbe di risolvere in maniera significativa il tema del precariato.

Qualcosa si inizia a muovere

A conferma che di percorsi abilitanti per i docenti si sta parlando in maniera sempre più concreta, lo stesso Pittoni propone sui social la bozza della norma, per testimoniare come non si tratti di semplici parole e intenzioni ma di atti concreti per attuare il progetto:

“Incontro di approfondimento la settimana scorsa con il ministro dell’Università e i vertici operativi del dicastero sulla bozza di norma per il varo di percorsi formativi abilitanti strutturali dei docenti (attesi da 8 anni) e l’accesso diretto ai corsi di specializzazione sul sostegno ad alunni con disabilità per chi ha tre annualità di esperienza sul campo”.

Se davvero si riuscisse a introdurre l’abilitazione all’insegnamento strutturata in questo modo, si riuscirebbe a recuperare quanti danni fatti con la sua assenza in questi ultimi anni. I percorsi abilitanti permetterebbero il reclutamento di tutti quei precari che sono al momento congelati, senza l’opportunità di ottenere l’abilitazione a causa dell’assenza di percorsi dedicati. Con questa possibilità di abilitazione, invece, potrebbero ottenere la stabilizzazione di cui non hanno potuto beneficiare finora.

La bozza della norma sui Pas

Questa la bozza della norma che consentirebbe di introdurre i percorsi abilitanti per i docenti:

I percorsi sarebbero disponibili per tutti i gradi di insegnamento.

Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art.1 – All’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «relativa all’insegnamento è» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce requisito prioritario per l’insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo»;

b) il comma 6 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2 nonché dei percorsi accademici ordinari finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito».

Art.2. All’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni ordinarie per l’ammissione ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito».

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