Scuola

Green pass scuola: docenti e Ata non possono rientrare anche quando ottengono la certificazione

Si stanno verificando diverse situazioni oggetto di contestazione all’interno della scuola, relativamente alla gestione del Green Pass. In particolare, riguardo il reintegro di un docente o di un Ata che non ha potuto svolgere la propria mansione perchè sprovvisto di Green Pass. In questo caso, si sa, scatta la sospensione senza stipendio. Questo dovrebbe valere fino a quando il dipendente scolastico non entra in possesso del Green Pass, ottenuto tramite vaccinazione o tampone non importa. E invece no, perchè pare che il dipendente sospeso, non possa rientrare subito al lavoro anche se entra in possesso del Green Pass, ma debba aspettare che termini la supplenza assegnata al suo sostituto.

Polemiche per la nota del Ministero

Lo dice il Ministero dell’Istruzione con una nota di oggi in base alla quale il rientro del docente o dell’amministrativo Ata “sospeso potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo”. Quindi anche se il docente o personale ata entra in possesso del Green Pass e può regolarmente tornare alle sue mansioni, dovrà aspettare che scada la supplenza conferita al suo sostituto. Nel frattempo, continua lo stato di sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, oltre che del servizio valido ai fini pensionistici.

Proteste dei sindacati

I sindacati non ci stanno. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sostiene che “per garantire diritto allo studio e continuità del servizio si sta pregiudicando il più elementare diritto dei lavoratori: quello alla garanzia del posto di lavoro e dello stipendio collegato. Rendere ultrattiva una sanzione già, a nostro modo di vedere, penalizzante e discriminatoria, quella legata alla mancata presentazione del Green Pass, rappresenta un atto grave contro il quale ci batteremo in tutte le sedi possibili, ad iniziare da quelle giudiziarie”, conclude il leader del giovane sindacato.

Attesa anche di quindici giorni

La Legge 133/2021 ha inasprito le sanzioni per i lavoratori privi di Green Pass. La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 “è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.

La norma verrà impugnata

E bisogna tenere presente che la durata della supplenza può essere anche lunga, in quanto può arrivare fino a quindici giorni. Non di più. Anief ritiene che in questo modo si continui a portare avanti una politica sempre più ingiusta, verso chi per mille motivi non può o non vuole vaccinarsi. Non solo viene negata la possibilità di lavorare a coloro i quali non sono in possesso del Green Pass, ma viene negato anche l’immediato rientro sul posto di lavoro, una volta che il dipendente scolastico si è messo in regola. Per il sindacato questo costituisce una violazione del diritto lavorativo. Il sindacato annuncia sin d’ora l’intenzione di impugnare questa norma palesemente vessatorio verso il personale scolastico.