Scuola

Supplenze scuola: i criteri di precedenza per posti di sostegno

Le supplenze scuola sono a buon punto per l’anno scolastico 2021/2022, ma ci sono ancora alcune caselle da riempire e per questo i dirigenti scolastici possono fare ricorso allo strumento della messa a disposizione, che da pochi giorni, grazie a una deroga del governo, è stata allargata anche a chi è inserito in Gps o graduatorie di istituto di altre province.

Le precedenze

Discorso a parte merita la scelta degli insegnanti, tra quelli che hanno inviato domanda. Una scelta particolarmente importante nel momento in cui si ha a che fare con supplenze relative al sostegno, per le quali è indispensabile una figura specializzata.

Il sostegno è uno dei settori che fa registrare i maggiori vuoti in organico: le immissioni in ruolo non sono bastate a coprire i posti, con il risultato che ci sono circa 70mila posti in deroga. I dirigenti scolastici possono convocare come detto tramite domanda di messa a disposizione. Ma prima devono essere rispettate le seguenti regole per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno.

La normativa

La normativa prevede che venga rispettato quest’ordine:

1. aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;
2. aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
3. aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
4. aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia;
5. aspiranti collocati, nell’ordine, nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia secondo la migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Se le graduatorie di istituto risultano esaurite, il dirigente scolastico può procedere al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia. Deve rispettare il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

La messa a disposizione

Poi può ricorrere allo strumento della messa a disposizione, convocando sia docenti con specializzazione che senza.

L’art. 4 prevede che

comma 1 “Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell’attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno”.

comma 7 “I soggetti, non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno o sui metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi, hanno la priorità nell’attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli.”

Conclusioni

Ciò significa che chi dispone di specializzazione, anche se non inserito in nessuna graduatoria, ha precedenza nella mad per l’attribuzione di un posto di sostegno, rispetto a un docente non specializzato che ha presentato MAD.

Lo scopo del legislatore è quello di fare in modo che il docente in possesso di specializzazione abbia la precedenza sul docente non specializzato. Per questo la precedenza vale fuori graduatoria, nel momento in cui il percorso di ricerca dell’insegnante tramite graduatoria è stato completato.

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