Graduatorie, Gps e supplenze

Rinuncia supplenze graduatorie istituto: i pochi i casi in cui si può cambiare

Nonostante le supplenze siano molto ambite, con tantissimi candidati che non hanno ancora ricevuto la nomina, esiste una casistica nutrita di docenti che ha necessità di lasciare una supplenza per un’altra. Una possibilità per nulla scontata, che in molti casi può creare problemi e che richiede attenzione, per scongiurare il rischio di non incorrere in sanzioni. Questo perchè in base alla normativa, sono pochi i casi in cui si può lasciare una supplenza per accettarne un’altra.

Gli elementi da considerare

Il primo elemento da considerare, e anche il più importante, è rappresentato dal tipo di preferenze che sono state espresse al momento della compilazione della domanda tramite la procedura di informatizzazione nomine supplenze su Istanze Online.

L’Ufficio Scolastico, nel caso in cui non riesca ad assegnare alcun incarico nel primo turno di nomina, tiene in conto i nominativi validi nel secondo turno. In questo senso, vengono assegnati i posti vacanti determinati da eventuali rinunce e nuove disponibilità. E’ quindi importante tenere presente che per i docenti sono validi per i turni attivati dall’ufficio Scolastico, le scelte effettuate con la domanda on line.

Cosa è consentito

La normativa prevede che “durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.”

In questo caso, la norma fa riferimento alle supplenze al 30 giugno lasciate per quelle per il 31 agosto. Non ci sono altre possibilità di lasciare una supplenza al 30 giugno nel tentativo di accettarne un’altra di pari durata. Il docente che fa questa scelta, incorre nelle sanzioni previste per l’abbandono di servizio.

Le sanzioni

Il divieto vale anche nel caso in cui si voglia procedere a un cambio supplenza su sostegno per classe di concorso. “L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”.

La norma invece permette che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”. Ecco perchè è sempre bene valutare attentamente i meccanismi di rinuncia eventuale a una supplenza, per verificare che il proprio caso rientri tra quelli consentiti dalla normativa e non si incorra dunque in sanzioni.