Graduatorie, Gps e supplenze

Nomine supplenze Gps: sanzioni per chi non accetta e non prende servizio

Siamo in dirittura d’arrivo per quel che concerne l’assegnazione delle supplenze ai docenti e al personale educativo con contratti fino al 31 agosto e 30 giugno. Tra tante difficoltà, più o meno tutti gli Uffici Scolastici stanno completando la procedura di pubblicazione degli esiti della procedura informatizzata, gestita poi da un algoritmo che non si è dimostrato esente da difetti.

I docenti che hanno ricevuto o riceveranno l’incarico nei prossimi giorni, dovranno ottemperare alla presa di servizio nella data indicata dall’ufficio Scolastico, o in alternativa concordandola con la scuola di riferimento. Ma ci sono anche docenti che, nonostante abbiano presentato la domanda, si trovino adesso a dover rinunciare all’incarico. E’ bene ponderare bene questa decisione, perchè la normativa prevede delle sanzioni nei confronti di coloro i quali scelgono la rinuncia alla proposta di nomina.

Quali sono le sanzioni

La premessa fondamentale è che le sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza, mancata presa di servizio ovvero abbandono del servizio, per le supplenze conferite da GaE e GPS, sono efficaci unicamente per l’anno scolastico in corso, per il quale si era presentata la domanda. Se si rinuncia a una proposta di assunzione o non si risponde alla convocazione si perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.

Le differenze con la modalità telematica

Se invece non si prende servizio dopo l’accettazione, si perde il diritto di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, che delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento. In caso di abbandono del servizio si perde la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.

Bisogna però tenere presente che si tratta di sanzioni che si riferiscono alle convocazioni in presenza e non in via telematica. Nel caso specifico il mancato conferimento dell’incarico causato dalla mancata scelta di alcune sedi disponibili o la mancata presentazione della domanda comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.

E’ bene ricordare infatti che la mancata indicazione di alcune sedi equivale alla rinuncia per le stesse. Sanzioni come detto che che hanno efficacia unicamente per l’anno scolastico in corso, ma che comunque è bene conoscere e tenere presente per non rischiare di incorrere in penalizzazioni. Motivo per cui è bene ponderare bene la scelta dell’eventuale rinuncia.