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Circolare Viminale Green Pass: quando bisogna mostrare il documento

Circolare viminale green pass: tra i tanti dubbi e le tante incertezze che circondano il Green Pass, c’è anche quella relativa alla responsabilità dei controlli. Su chi ricade il dovere di verificare il Green Pass? Il Green Pass è un documento che contiene nome e cognome del beneficiario, ma non è un documento di riconoscimento con tanto di foto o altri elementi che consentano di verificare la corrispondenza dell’intestatario con chi lo esibisce. Per intenderci: posso mostrare il Green Pass di mio fratello, di mio padre, di un mio amico.Circolare Viminale Green Pass: quando bisogna mostrare il documento

A chi mostrare il documento

Solo verificando il mio documento di identità il gestore del locale potrà essere sicuro che il Green Pass sia davvero mio. Problema che non riguarda il Green Pass scuola, generalmente, in quanto il dirigente scolastico che dovrebbe occuparsi dei controlli, conosce bene i propri dipendenti. Nel caso dei locali pubblici, degli stadi, anche delle palestre, il controllo può diventare più difficoltoso. Anche perchè i gestori non vogliono assumersi la responsabilità di chiedere documenti, non essendo pubblici ufficiali.

E gli avventori potrebbero indispettirsi nel dover mostrare i propri documenti a un cameriere, a un proprietario del locale o a chi per lui. Insomma il caos può farla da padrone. Ecco perchè è utile la circolare del viminale sul green pass che toglie qualche dubbio circa il funzionamento dei controlli. Per l’accesso nei locali come bar, ristoranti, cinema e teatri, dove è richiesto già il Green pass dal 6 agosto su tutto il territorio nazionale, il viminale spiega che «la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima.

Responsabilità anche di chi entra

Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». La responsabilità è quindi sia di chi controlla che di chi vuole entrare nel locale: «nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità».

D’altra parte, chi non ha mostrato un documento di identità in un albergo o in una struttura ricettiva al momento dell’arrivo per consentire la registrazione e la fotocopia del documento stesso? Molte volte lasciamo il documento in reception anche per diverse ore, senza alcun problema, pur non essendo chi ce lo chiede un pubblico ufficiale.

E infatti il Garante della Privacy, citando il Dpcm dello scorso 17 giugno, aveva rilevato come anche «i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi» possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d’identità.

Controlli successivi

Va considerato che la responsabilità dell’ingresso in strutture e locali di qualcuno che non possiede il Green Pass ricade sia sull’avventore che sul proprietario stesso. Dunque nel caso di controlli successivi delle forze dell’ordine, il controllo superficiale potrebbe costare una multa a entrambi.

I ristoratori però restano della loro posizione: proveranno, se necessario, a richiedere il documento ma ovviamente di fronte alla resistenza dell’avventore, dovranno fare un passo indietro. Non accettando il cliente o chiamando un pubblico ufficiale che faccia da garante. Il tutto, inevitabilmente, potrebbe comportare caos, perdite di tempo, file e malumori che in un momento come questo i gestori di locali pubblici, già abbondantemente in crisi, non sentivano proprio il bisogno di sopportare.

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Nella ci circolare del Viminale viene specificato, quindi, che per il green pass sono consentite due fasi di verifica: la prima riguarda il possesso del green pass da parte dell’avventore. Questa fase è imprescindibile. La seconda fase «consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità». Ma in quali casi? Servirà «quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». Indicazione generica che potrebbe ingenerare dubbi. Quali sono? Green Pass intestato a una donna mostrato da un uomo? Green Pass con data di nascita negli anni Sessanta mostrato da un ragazzo? I dubbi restano.