Scuola

Decreto scuola: scarica bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulle pagine della Gazzetta Ufficiale il decreto scuola.

Vediamo quali sono i requisiti di accesso.

5. La partecipazione alla procedura e’ riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019,
hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita’ di
servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi
dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre;

Scarica testo completo.

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di
studio di cui all’articolo 5 dl decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del
predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e’
richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa
specializzazione.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2,
comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere c)
ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l’anno
2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, che
aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135
milioni di euro per l’anno 2019, a 16,086 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 13,5 milioni per l’anno 2019, a euro 8,260
milioni a decorrere dall’anno 2020, che aumentano in termini di
fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l’anno
2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese
derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4, 8,
comma 3;
b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a euro 4,260 milioni per l’anno 2019 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 8,426 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59;
e) quanto a 5,040 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.