Graduatorie, Gps e supplenze

Graduatorie di istituto seconda fascia: cancellazione ITP o scioglimento riserva

L’Ufficio Scolastico di Torino ha emanato una circolare che spiega meglio come ci si deve regolare per quel che riguarda la questione dell’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Ecco i dettagli.







Il Consiglio di Stato – scrive l’Ufficio Scolastico – con sentenza n. 4503 del 23 luglio 2018 si è pronunciato nel merito sancendo definitivamente la questione del valore abilitante del diploma di ITP, dichiarando che in assenza di specifica abilitazione conseguita attraverso percorsi abilitanti dedicati, non è possibile collocare in seconda fascia della Graduatorie di circolo e di istituto i docenti muniti del solo diploma. Tale sentenza è immediatamente esecutiva solo per coloro che avevano promosso il ricorso specifico oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato.

L’ Ufficio scolastico di conseguenza sta approfondendo la portata della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, soprattutto con riguardo agli inserimenti effettuati senza alcun provvedimento giurisdizionale e quindi in base alla presentazione di un ricorso (Es. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al TAR non ancora discusso nemmeno in fase cautelare).

Lo scioglimento della riserva dei ricorrenti ITP è possibile solo al momento in cui la relativa sentenza passa in giudicato, quindi pronunciandosi in via definitiva sulla questione.

Tale situazione si realizza in una delle seguenti due ipotesi:
1) la sentenza è stata impugnata e si sono conclusi tutti i gradi di giudizio (quindi occorre sentenza di merito del Consiglio di Stato), e quindi la decisione non è più impugnabile.
2) la sentenza del TAR Lazio non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.

Per una corretta ed esaustiva valutazione della questione l’Ufficio Scolastico di Torino ha invitato le istituzioni scolastiche a individuare gli aspiranti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto in virtù di presentazione di solo ricorso (Presidente della Repubblica o TAR Lazio), senza che tale ricorso sia stato seguito da una pronuncia (ordinanza o sentenza) sfavorevole all’Amministrazione. Tale attività di verifica va svolta entro il 31 agosto.







Di diverso avviso l’ufficio Scolastico di Prato e Pistoia, che aveva emanato una nota in cui chiariva che potranno permanere con riserva solo gli ITP che abbiano ricevuto un provvedimento giurisdizionale favorevole. Nel caso invece in cui i ricorrenti abbiano avviato un contenzioso senza ottenere ancora un provvedimento (cautelare o di merito), non andrà effettuato alcun inserimento e, se precedentemente inclusi, sarà necessario escludere i ricorrenti dalle Graduatorie.

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