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Concorso scuola 2018: chi non potrà partecipare

A breve sarà pubblicato il Bando di Concorso per il reclutamento dei Docenti 2018. Il Governo ha deciso di dare il via a una fase transitoria che costituirà un canale preferenziale di accesso al concorso per i docenti già in possesso di abilitazione. In questo modo sarà possibile permettere loro di poter ottenere il ruolo.







L’art. 17 “Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente”, comma 3 del D. Lgs. 59/2017, prevede l’obbligo per il MIUR di indire una procedura concorsuale “in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018 (…) riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione (…) Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato”.

Lo scopo è quello di eliminare prima possibile il precariato storico. Ma in una modalità transitoria che prevede l’avvio di una procedura concorsuale agevolata, riservata ai docenti abilitati. Questo concorso consentirà loro una modalità di accesso al ruolo più snella rispetto alla procedura ordinaria definita dagli artt. 2 e ss. del medesimo D. Lgs. 59/2017 (concorso, formazione triennale ed immissione in ruolo).

Il concorso sarà composto da una prova orale, seguita da un solo anno di servizio con valutazione finale, alla fine del quale si procederà con l’immissione in ruolo.

Ci sarà poi un percorso formativo ridotto (di due terzi rispetto al FIT ordinario), dopo il quale gli stessi verranno inseriti nelle future graduatorie regionali di merito ad esaurimento.

Il bando non considera abilitati tutti i soggetti che ne avrebbero diritto in base alle indicazioni normative nazionali ed europee. Sarà piuttosto assimilato all’ultima procedura di reclutamento del 2016.

Questo escluderebbe:

– i docenti di ruolo;

– i docenti che abbiano maturato un servizio pari ad almeno 36 mesi, oppure ad almeno 180 giorni all’anno in tre anni. (Anche coloro che abbiano maturato tale servizio in Istituti Scolastici Paritari)

– gli insegnanti tecnico pratici (c.d. I.T.P.);

– gli insegnanti tecnico pratici inseriti nella II fascia delle GI solo nel luglio 2017;

– i diplomati delle accademie di belle arti e dei conservatori;

– i dottori di ricerca;

– gli abilitati all’estero in attesa di convalida del titolo da parte del MIUR;

– i docenti di ruolo in possesso di altra abilitazione all’insegnamento.

– Tutti i soggetti ammessi con riserva, che hanno ottenuto l’abilitazione con riserva o che partecipano a percorsi abilitanti con riserva.