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Concorso scuola 2018: quale sarà lo stipendio nei tre anni di Fit per i vincitori

Il 2018 sarà l’anno del primo concorso scuola di nuova generazione, quello con scadenza biennale e che si legherà a doppio filo al nuovo sistema di formazione e reclutamento Fit. L’elemento più importante è che i vincitori del concorso accederanno ad un percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio che consentirà poi l’accesso al ruolo vero e proprio.







Chi vincerà il concorso scuola 2018 e i successivi, stipulerà un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e di tirocinio con l’USR di competenza, vale a dire quello di cui fa parte l’ambito territoriale scelto dal docente in seguito alla vittoria del concorso.

Per i primi due anni l’aspirante docente percepirà uno stipendio che verrà stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il terzo anno invece la retribuzione è equiparata a quella dei supplenti annuali, in base al grado di istruzione e al tipo di posto coperto.

La contrattazione per il contratto FIT prevede che:

a) il contratto è risolto di diritto nel caso di assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;

b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;

c) il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il ripristino è effettuato in occasione del primo corso utile in caso di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle Università o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare dell’impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino è effettuato nel primo anno scolastico utile in caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al cessare dell’impedimento;

d) il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l’insegnamento e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attività di insegnamento suddette;

e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell’inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le predette attività di insegnamento.