Graduatorie, Gps e supplenze

Graduatorie interne di istituto: calcolo punteggio di continuità

Il calcolo del punteggio di ogni docente per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto diventa fondamentale per capire le possibilità di cui si dispone. Sono diversi gli elementi da considerare, uno di questi è anche il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità.







In questo senso, bisogna tenere presente che il punteggio spettante viene valutato in modo diverso per mobilità e per graduatoria interna. Per questo bisogna tenere in considerazione quanto previsto dalla tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI.

Nella lettera C della tabella A1 – Anzianità di servizio, valida per la mobilità, è chiaramente indicato che si ha diritto a 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado. Questo dopo aver maturato il triennio continuativo.

Invece relativamente alla graduatoria interna di istituto bisogna tenere in consdierazione quanto indicato nella nota 5bis. Quindi il punteggio si valuta dopo aver maturato un solo anno di servizio nella scuola di titolarità.

Per l’attribuzione del punteggio di continuità, in relazione agli anni di riferimento, vanno considerati la titolarità nel tipo di posto (comune o sostegno senza tener conto della tipologia di disabilità) o, per la scuola secondaria I e II grado, nella classe di concorso di attuale appartenenza. Per quest’ultimo caso non vale il periodo di servizio pre-ruolo o il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Ciò significa che la modifica della titolarità comporta la perdita del punteggio di continuità maturato. Questo nel caso in cui questa modifica dipende da mobilità volontaria, passaggio di ruolo e passaggio di cattedra, compreso il caso in cui quest’ultimo riguarda la stessa scuola di titolarità. Il punteggio di continuità viene meno in seguito ad assegnazione provvisoria.
La mobilità d’ufficio permette al docente di mantenere, per un otto anni, il punteggio di continuità maturato nella scuola di ex-titolarità. A patto che ogni anno chieda il rientro con precedenza nella scuola.

I docenti titolari nel corrente anno scolastico in un plesso di scuola secondaria I grado che fac parte di un IC o in uno specifico indirizzo di scuola secondaria II grado appartenente a un IIS, dall’anno prossimo saranno coinvolti da una modifica della loro titolarità, anche se non lo richiedono.

Si tratta di una modifica d’ufficio che coinvolgerà tutti i docenti dell’Istituto (IC o IIS). Quindi non serve nessuna presentazione di domanda: ciò comporterà che questi insegnanti non risulteranno più titolari nel singolo plesso (IC) o nel singolo indirizzo (IIS). Al contrario avranno la loro titolarità nell’Istituto nella sua interezza.

Tutto ciò dipende dall’unificazione degli organici che coinvolge IC e IIS.

Cosa accade a questo punto con il punteggio di continuità? Si perde il punteggio di continuità maturato come titolari nel plesso dell’IC o nell’indirizzo dell’IIS, anche se non c’è stata volontà dei docenti stessi? Per fortuna il punteggio di continuità maturato nel plesso o nell’indirizzo di titolarità dovrebbe essere conservato anche con la nuova titolarità nell’IC o nell’IIS. Non solo: il punteggio potrà essere valutato nella graduatoria interna di istituto (unificata come come l’organico).

Quindi chi non deciderà di modificare la sua titolarità partecipando volontariamente a futuri movimenti potrà continuare a cumulare punti di continuità nell’Istituto.

E se ho partecipato volontariamente alla mobilità negli anni scorsi, ottenendo trasferimento in un altro plesso dello stesso IC o in un altro indirizzo dello stesso IIS, modificando la sede di itolarità per scelta e non per imposizione normativa? In questo caso o causato l’interruzione della continuità e quindi perderò il punteggio maturato, senza poterlo recuperare con l’unificazione degli organici e con la nuova titolarità che il docente acquisirà nell’intero Istituto.

E’ possibile in questo caso far valere nella graduatoria interna unificata il punteggio di continuità maturato nei diversi plessi dell’IC o nei diversi indirizzi dell’IIS cumulando tutti gli anni di servizio a prescindere dal plesso o indirizzo di titolarità? Purtroppo no, anche se dal prossimo anno l’organico sarà unico e la titolarità sarà nell’Istituto all’interno del quale sono stati svolti da loro tutti gli anni di servizio che vorrebbero valutare ai fini della continuità.

Semaforo verde quindi, ai fini della continuità, unicamente agli anni di servizio consecutivi nell’attuale plesso o indirizzo di titolarità, cumulabili con quelli che svolgerà continuativamente come titolare nell’IC o IIS.