Scuola

Continuità didattica per i docenti di ruolo: come si calcolano i punteggi

Molti insegnanti si chiedono come viene calcolata la continuità didattica per i docenti di ruolo. Il primo parametro da tenere presente è che a continuità didattica per i docenti di ruolo è attribuita considerando la decorrenza economica dell’immissione in ruolo e l’assegnazione della sede definitiva.

Questo significa che non viene tenuto in considerazione il conteggio il periodo di servizio pre ruolo e il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina. Steso discorso vale per il periodo di decorrenza economica prestato su sede provvisoria.




Un discorso a parte meritano i docenti impiegati in istituti con corsi diurni e serali. In questo caso, infatti, la continuità si considera in riferimento alla diversa tipologia di organico.

In relazione ai docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto, che sia comune o di sostegno.

L’attribuzione del punteggio viene conferita nel momento in cui concorre, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto. Posto che può essere comune o di sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità. Per quel che riguarda le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica si considera la classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Discorso a parte meritano i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio. Per loro, bisogna fare riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta individuati a livello di distretto.

Se sei un docente titolare in un istituti che svolge corsi serali o sei titolare di corsi serali, la continuità didattica si riferisce solo al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità, sia essa diurna che serale.

Nella mobilità a domanda la continuità viene riconosciuta per un servizio effettivo di almeno tre anni prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale. In questo caso viene attribuito il punteggio di

  • 2 pp. per ciascun anno sino al quinto
  • 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità

Tenete presente che non viene calcolato l’anno in corso, ciò vuol dire che per avere il minimo punteggio di continuità (6 pp.) quello in corso deve essere il quarto anno prestato nella stessa scuola.

Molti docenti si chiedono anche come viene calcolata la continuità per il docente limitatamente alla graduatoria interna di istituto.

Per il personale soprannumerario, la continuità si riferisce a ogni anno senza tenere in considerazione il vincolo del triennio valido unicamente per i trasferimenti a domanda di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale. In questo caso i punteggi da attribuire sono:

  • 2 pp. per ciascun anno sino al quinto
  • 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità

Qui il discorso non cambia: niente valutazione dell’anno scolastico in corso (2016/17) al momento di presentazione della domanda.

La continuità cessa di valere nel caso in cui la durata del servizio di ogni anno scolastico è durato meno di 180 giorni.

Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca, borse di studio ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, assegni di ricerca, ricercatore a TD.
Per trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa (anche se nella stessa scuola).
Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.
Per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Non viene invece interrotto il punteggio di continuità nei seguenti casi:

  • ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
  • ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
  • ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
  • ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità (comprese le utilizzazioni nei Licei musicali).
  • ai docenti esonerati dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.

Niente interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

Viene riconosciuta l’anzianità di servizio per il calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

Ecco i casi specifici:

  • per malattie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio anche se non retribuiti);
  • per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
  • per mandato politico ed amministrativo;
    nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
  • per incarico della presidenza di scuole secondarie;
  • per esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
  • per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
  • per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.
  • per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

Nel Comune, la continuità comporta l’attribuzione di 1 p. nella graduatoria interna di istituto.

Questo punteggio non si somma per lo stesso anno scolastico, con l’eventuale punteggio attribuito per la continuità nel comune ove è situata la scuola di attuale titolarità.

Vale la pensa segnalare che l’insegnante ha l’obbligo di dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, negli anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.