Dal 1° settembre il docente è certamente “in servizio”, ma questo non significa che debba stare fisicamente a scuola ogni mattina per un certo numero di ore se non ha attività programmate da svolgere.
Il contratto nazionale
Il contratto nazionale distingue infatti tra ore di lezione e attività funzionali all’insegnamento: collegi docenti, programmazione, consigli di classe, dipartimenti, incontri collegiali ecc. Questi impegni devono essere organizzati attraverso il Piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente e deliberato dal Collegio dei docenti. (Aran Agenzia)
Quindi una disposizione del tipo: “Tutti i docenti devono essere presenti a scuola dalle 9 alle 12 tutti i giorni, anche quando non hanno riunioni o attività previste” è molto diversa dal dire: “Lunedì Collegio docenti dalle 9 alle 11, martedì dipartimenti dalle 9 alle 12, mercoledì programmazione dalle 10 alle 12”.
Nel secondo caso ci sono attività precise che il docente deve svolgere. Nel primo caso, invece, si pretende una semplice presenza fisica a scuola per tre ore, senza indicare quale attività contrattualmente prevista debba essere svolta. Il contratto non prevede un generico obbligo di “stare a disposizione” a scuola tre ore ogni mattina prima dell’inizio delle lezioni. Lo spiega oggi Tecnica della Scuola.
Dove entrano le famose 40+40 ore
Il CCNL prevede due gruppi principali di attività collegiali. Ci sono fino a 40 ore l’anno per Collegio docenti e attività collegate, comprese programmazione e verifica di inizio e fine anno. Ci sono poi fino ad altre 40 ore l’anno per consigli di classe, interclasse e intersezione, compresi i GLO. (Aran Agenzia)
IUn ogni caso 40+40 non significa che il dirigente dispone liberamente di 80 ore dei docenti. Sono ore destinate a determinate attività collegiali previste dal contratto.
Gli scrutini e gli esami, inoltre, sono obbligatori ma costituiscono una categoria separata e non vengono sottratti alle 40+40 ore. (Aran Agenzia)
Cosa succede a settembre
Prima dell’inizio delle lezioni è normalissimo che un docente debba andare a scuola diverse volte: primo Collegio, dipartimenti, programmazione iniziale, consigli di classe, attività organizzative previste.
Ma il principio è: “devo andare a scuola perché quel giorno ho un’attività di servizio prevista, non semplicemente perché siamo a settembre”.
Per esempio, se il calendario prevede:
- lunedì: Collegio 9-11;
- martedì: dipartimento 9-12;
- mercoledì: nessuna attività;
- giovedì: consiglio di classe 10-12;
il docente partecipa agli impegni previsti. Non discende automaticamente dal contratto l’obbligo di presentarsi anche mercoledì dalle 9 alle 12 solo per firmare un registro delle presenze.
Ed è proprio questo il problema della circolare riportata: non si limita a convocare i docenti per determinate attività, ma stabilisce che tutti siano considerati in servizio dalle 9 alle 12 tutti i giorni, indipendentemente dagli impegni calendarizzati.
Il punto da ricordare
Bisogna in altre parole ricordare che essere in servizio dal 1° settembre non significa dover stare a scuola ogni mattina fino all’inizio delle lezioni. Il docente deve partecipare alle attività previste dal contratto e dal Piano annuale delle attività.
Il CCNL dice espressamente che il dirigente predispone il Piano annuale delle attività e che il piano, con gli impegni dei docenti, deve essere deliberato dal Collegio dei docenti. Anche le successive modifiche devono seguire la stessa procedura. (Aran Agenzia)
Il punto contestabile non è che il dirigente organizzi riunioni a settembre (può e deve farlo) ma che imponga una presenza generalizzata di tre ore al giorno anche quando non è prevista alcuna specifica attività di servizio.