Se un alunno con disabilità grave necessita del sostegno per tutto l’orario scolastico, non è sufficiente assegnargli automaticamente 18 ore solo perché quello è l’orario settimanale di un singolo docente. La scuola deve organizzarsi per garantire le ore effettivamente necessarie. Se la mancata assistenza provoca un danno concreto all’alunno, può esserci anche un diritto al risarcimento.
La sentenza del Tar
La sentenza n. 13960/2026 del TAR Lazio, Quarta Sezione Bis, ristabilisce un principio molto importante: quando la disabilità è grave e le condizioni dell’alunno richiedono un sostegno intensivo, le ore di sostegno devono essere adeguate alle sue effettive necessità e possono arrivare a coprire tutto l’orario scolastico.
Nel caso esaminato dal Tar, l’alunno frequentava la scuola secondaria di primo grado per 30 ore alla settimana, ma gli erano state assegnate soltanto 18 ore di sostegno. L’Amministrazione sosteneva che il rapporto 1:1 dovesse fermarsi a 18 ore, perché quello è l’orario settimanale di servizio di un docente di sostegno alle medie.
Il TAR ha però respinto questa interpretazione, definendola un “equivoco interpretativo”. Secondo i giudici, le 18 ore rappresentano l’orario di lavoro del singolo docente, non il limite massimo del diritto dell’alunno al sostegno. Se l’alunno ha bisogno di assistenza didattica per tutte le 30 ore frequentate, la scuola deve organizzarsi per garantire quella copertura.
Secondo la sentenza, il diritto al sostegno è “non finanziariamente condizionato”. La scuola e l’Amministrazione non possono ridurre le ore necessarie semplicemente perché mancano risorse economiche o personale. Devono essere le esigenze di bilancio ad adeguarsi alla tutela dei diritti fondamentali, e non viceversa.
Il TAR richiama inoltre il d.lgs. 62/2024, che introduce il concetto di “sostegno intensivo” nei casi di disabilità grave. Per queste situazioni gli interventi dei servizi pubblici devono avere una particolare priorità. La mancata assegnazione delle risorse necessarie è stata quindi considerata conseguenza di una cattiva organizzazione della Pubblica Amministrazione.
Perché il Ministero deve anche risarcire 2.500 euro
La sentenza non si limita a ordinare l’integrazione delle ore. Il TAR ha riconosciuto anche un danno esistenziale subito dall’alunno.
Le perizie mediche avrebbero mostrato durante l’anno scolastico una regressione delle autonomie e delle capacità cognitive, compresa una diminuzione del Quoziente Intellettivo. I giudici hanno quindi ritenuto che la mancanza delle necessarie ore di sostegno abbia prodotto conseguenze concrete sul percorso di crescita del ragazzo. Per questo motivo è stato riconosciuto un risarcimento di 2.500 euro, oltre alle spese di giudizio.