Precari scuola 36 mesi: dopo l’assunzione spetta comunque il risarcimento, sentenza Cassazione

La stabilizzazione di un lavoratore precario nella Pubblica amministrazione non comporta automaticamente la perdita del diritto al risarcimento del danno per l’abuso dei contratti a tempo determinato. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 2996 del 10 febbraio 2026, che richiama e conferma gli orientamenti di Cass. n. 16336/2017, Cass. n. 15353/2020 e Cass. n. 23151/2025.

Le implicazioni per i docenti

Una sentenza che riguarda da vicino anche il mondo della scuola, considerato che i precari da più di 36 mesi sono stati recentemente riconosciuti come meritevoli di risarcimento (ma è necessario fare ricorso), in attesa che l’Italia recepisca l’orientamento europeo che sancisce anche l’obbligo di stabilizzazione trascorso un periodo così lungo di contratti a tempo determinato.

Il caso oggetto della sentenza della Cassazione riguarda alcuni lavoratori precari del Ministero dell’Interno che, dopo essere stati assunti a tempo indeterminato, hanno chiesto anche un risarcimento sostenendo di aver subito un abuso del precariato a causa della reiterazione dei contratti a termine. La Corte d’Appello aveva respinto la loro richiesta, ritenendo che la stabilizzazione fosse sufficiente a compensare il danno subito.

L’effetto riparatorio

La Cassazione ha però chiarito che non esiste alcun automatismo tra l’assunzione a tempo indeterminato e l’esclusione del diritto al risarcimento. La semplice immissione in ruolo non è sufficiente, da sola, a cancellare le conseguenze dell’abuso dei contratti a termine.

Secondo i giudici, la stabilizzazione ha un effetto riparatorio soltanto quando esiste una stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’amministrazione e la successiva assunzione del lavoratore. Questo significa, da un lato, che la stabilizzazione deve avvenire nello stesso ente pubblico che ha utilizzato in modo illegittimo i contratti a termine e, dall’altro, che l’assunzione deve rappresentare la conseguenza diretta e immediata di quella situazione di precariato.

Il collegamento diretto

La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello si era limitata ad affermare che i lavoratori erano stati stabilizzati, senza verificare se esistesse davvero questo collegamento diretto tra il periodo di precariato e l’immissione in ruolo. Per questo motivo la sentenza è stata annullata e il procedimento è stato rinviato alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare la vicenda effettuando le verifiche richieste.

La decisione conferma quindi che la stabilizzazione non esclude automaticamente il diritto al risarcimento. Ogni situazione deve essere valutata caso per caso per accertare se l’assunzione a tempo indeterminato abbia effettivamente compensato il danno subito dal lavoratore a causa dell’abuso dei contratti a termine. Il tutto in attesa del doppio canale di reclutamento che possa risolvere il problema del precariato nel mondo della scuola.