La questione dei diritti dei docenti con tre anni di servizio continua a tenere banco in virtù delle sentenze della Cassazione che hanno ribadito la necessità di assumere i precari oltre questa soglia di contratti a tempo determinato, indicazioni però di cui l’Italia per il momento non ha tenuto conto. Ci sono i risarcimenti accordati dai giudici in caso di specifico ricorso, ancora troppo poco però per parlare di vera e propria svolta nella gestione del precariato storico.
La fase concorsuale
In vista delle prossime immissioni in ruolo, con la fase uno riservata alla provincia che partirà nei prossimi giorni, non appena sarà comunicato il contingente delle stabilizzazioni che dovrebbe coincidere, poso più posto meno, con quello dei posti liberi in seguito alle procedure di mobilità, tiene banco proprio la questione dei triennalisti, che beneficiano di un trattamento riservato non in ottica assunzioni ma per la fase concorsuale.
Infatti la riserva per i triennalisti ha riguardato solo la fase concorsuale, ma non prevede alcun vantaggio in vista delle prossime immissioni in ruolo. Si tratta della riserva che nel bando era destinata ai candidati con almeno tre anni di servizio a determinate condizioni.
Le riserve previste
La normativa ha tenuto conto di questa opzione in occasione della formazione delle graduatorie di merito, ma la riserva non darà alcun vantaggio in vista dell’assegnazione delle immissioni in ruolo.
Le riserve di posti previste valgono per la legge 68/1999 o per altre categorie tutelate come volontari forze dell’ordine in ferma prefissata e servizio civile nazionale e universale, in base alle quote previste dalla normativa.
Lo prevede il decreto dello scorso anno che dovrebbe essere confermato in vista delle prossime immissioni in ruolo:
“Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.”
