I docenti di sostegno che non accettano la conferma su sostegno su richiesta della famiglia incorrono nella sanzione prevista per chi non prende servizio su supplenza assegnata, al pari di tutti gli altri colleghi anche non confermati su sostegno ma precari. Niente altre supplenze al 31 agosto o 30 giugno da GPS e graduatorie di istituto per tutto il biennio, con la possibilità soltanto di accettare supplenze temporanee conferite da graduatorie di istituto.
Il vincolo dell’accettazione
Attenzione però a distinguere bene il senso di “accettare” supplenza che per i docenti confermati su sostegno ha valenza diversa, almeno in parte, rispetto alla procedura classica mediante algoritmo. Il docente di sostegno destinatario di continuità infatti può anche non accettare la supplenza con risposta non vincolante entro il 25 giugno (non è vincolante anche se la supplenza viene accettata) e può anche non accettarla successivamente al momento (quello è vincolante in un senso o nell’altro) in cui presenta la domanda per le max 150 preferenze.
Queste mancate accettazioni non comportano alcuna sanzione. Comporta invece sanzione l’accettare la conferma mediante domanda per le max 150 preferenze per non prendere poi servizio. Ricapitolando, il docente può non accettare la conferma sin da subito, oppure accettarla in maniera non vincolante per poi non confermarla con le 150 preferenze. Questo non comporta alcuna sanzione.
I non specializzati
Il docente è anche libero di dare una prima disponibilità di massima entro fine giugno, per poi non darla all’interno delle max 150 preferenze, scegliendo invece di partecipare all’assegnazione di tutti gli altri incarichi. Oppure, può anche non compilare, partecipando, come tutti i colleghi non interessati alla procedura, alla normale attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno da algoritmo.
Ricordiamo che possono aprtecipare alla conferma anche i docenti di sostegno non specializzati, purchè destinatari di incarico conferito da GPS seconda fascia o da GPS incrociata.