Il servizio svolto nelle scuole tramite cooperative, enti gestori o contratti atipici può avere valore nelle graduatorie se il lavoratore dimostra di aver prestato realmente attività all’interno dell’istituzione scolastica, con mansioni coerenti con il profilo richiesto. Lo assicura Asset Scuola, con un approfondimento su un tema sul quale spesso si genera confusione e incertezza.
I punti da assegnare
Il punto centrale non è solo chi risulta formalmente datore di lavoro, ma dove il servizio è stato svolto e quale attività concreta è stata prestata. Diverse pronunce giudiziarie hanno infatti contestato l’esclusione automatica del punteggio solo perché il contratto era intestato a una cooperativa e non direttamente alla scuola.
Per il personale ATA, il servizio nello stesso profilo può valere fino a 6 punti per anno scolastico, cioè 0,50 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni, se svolto in modo effettivo e documentabile.
Per i docenti, nelle GPS, il servizio specifico può valere 2 punti al mese, fino a un massimo di 12 punti annui; quello aspecifico vale invece 1 punto al mese, fino a 6 punti annui.
Il riconoscimento
Il riconoscimento, però, non è automatico. Servono documenti chiari: contratto, certificato di servizio, sede scolastica, periodo lavorato, mansioni svolte, profilo professionale, eventuale insegnamento, titolo di accesso e corrispondenza con la graduatoria interessata.
Il presupposto alla base del principio è che nelle graduatorie la priorità va data al servizio effettivamente prestato, a prescindere dalla forma giuridica del contratto. L’obiettivo del ministero è quello di scongiurare il rischio che venga penalizzato chi ha lavorato concretamente nella scuola solo perché assunto tramite cooperativa. Generare una disparità di trattamento sarebbe lesivo dei diritti del personale scolastico.