Scelta provincia e scuole per la prima fascia delle graduatorie di istituto: domande dopo aggiornamento Gae e operazioni annuali

La procedura di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento avviata nei giorni scorsi, che si concluderà il prossimo 22 gennaio, è solo la prima fase di una serie di procedure che accompagneranno i docenti da qui al mese di giugno. La procedura non consente nuovi inserimenti ma solo domande di aggiornamento, permanenza, trasferimento o reinserimento per chi era già inserito ma è stato cancellato per non aver prodotto domanda in uno degli aggiornamenti precedenti.

Domande entro il 22 gennaio

Per la prima volta con questo aggiornamento, saranno consentite le operazioni annuali, che finora era possibile effettuare solo nell’anno intermedio di vigenza delle graduatorie.

La domanda si conclude il 22 gennaio, ma in seguito sarò consentito sciogliere la riserva per titolo entro il 30 giugno 2026 e inserire il diritto a fruire della Riserva dei posti.

La finestra temporale utile all’inserimento del titolo di specializzazione conseguito entro il 30 giugno 2026 è già fissata dal prossimo 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026. Non è ancora stato pubblicato il decreto contenente le istruzioni per la compilazione della domanda.

La scelta delle scuole da prima fascia Gi

Ultima incombenza per i docenti interessati, la scelta delle scuole da prima fascia delle Graduatorie di istituto. Anche in questo caso sarà dedicata una finestra temporale per l’invio delle domande. Non ci sono ancora le date ufficiali, si resta in attesa di comunicazione da parte del Ministero che dovrà emanare apposito avviso.

Nel Decreto è stato specificato che

“Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’eventuale inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia relative agli anni scolastici 2026/2027-2027/2028. Resta inoltre preclusa la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.

L’eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento e nella medesima provincia, nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n 124, e nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto.”