Niente scorrimento delle graduatorie per l’assunzione degli idonei non vincitori di concorsi pubblici, compresi i concorsi scuola. Lo sancisce la Corte di Cassazione, ribadendo un orientamento già noto, con l’ordinanza n. 417 del 4 gennaio 2026. Per i candidati idonei non vincitori nei concorsi pubblici non esiste alcun diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento delle graduatorie. Questo conferma l’eccezionalità di quanto disposto dal ministero con il recente decreto scuola che sancisce lo scorrimento delle graduatorie e l’assunzione degli idonei per il 30% dei posti banditi e l’istituzione dei prossimi elenchi regionali per il ruolo, che consentiranno l’assunzione in altre regioni.
Il ricorso alle graduatorie concorsuali
La sentenza è della Sezione Lavoro, che sancisce come ricorrere alle graduatorie concorsuali per coprire posti vacanti può avvenire solo se lo decide in maniera discrezionale la pubblica amministrazione. Ma non si può vantare come diritto.
Mentre i vincitori del concorso sono titolari di un diritto soggettivo all’assunzione, gli idonei possono solo sottostare alla manifestazione di volontà dell’ente datore di lavoro.
La Corte di Cassazione sancisce che pur essendo efficace, la graduatoria concorsuale non conferisce alcun diritto all’assunzione per i candidati collocati in posizione utile.
La norma taglia idonei
Per gli idonei dunque nessuna pretesa se non arriva una decisione dell’amministrazione di procedere allo scorrimento. Fattispecie valida anche nel caso in cui il candidato individuato abbia rinunciato all’assunzione. Per il candidato in posizione successiva, non scatta alcune diritto automatico all’assunzione.
Il tutto cambia solo in caso di volontà esplicita dell’ente pubblico, per motivi organizzativi, come già affermato dalla sentenza n. 31427 del 2021. La sentenza conferma la validità dell’entrata in vigore da pochi giorni (dal 1° gennaio 2026) della norma cosiddetta taglia idonei, che limita il numero di candidati richiamabili oltre i vincitori. La noma sancisce che gli idonei non vincitori possono essere al massimo un numero pari al 20% dei posti a bando.