Uno dei temi più controversi in occasione dei nuovi bandi di concorso scuola è spesso quello inerente la riserva del 30% dei posti prevista, croce e delizia a seconda di chi ne trae beneficio o di chi ritiene di essere privato di opportunità importanti da parte di colleghi che ne usufruiscono.
Il valore dell’esperienza pregressa
La riserva del 30% in occasione del Pnrr 3 opererà per chi ha già maturato diversi anni di servizio nelle scuole statali. L’obiettivo di questa norma è dare valore a chi ha accumulato esperienza sul campo. In ogni caso è una possibilità che va commisurata a seconda della normativa e che non opera indiscriminatamente ma in base a determinati paletti.
La riserva del 30% opera in virtù del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito in legge 106/2021. Il decreto all’articolo 59, comma 10-bis, tratta per l’appunto la possibilità di ottenere questa misura pensata per i docenti con esperienza pregressa.
Pur lasciando inalterati i requisiti d’accesso ai concorsi, la previsione normativa dispone che per i concorsi banditi in ambito PNRR, operi una riserva del 30% a favore dei candidati con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali. Non si tiene conto in alcun modo del titolo di accesso cui si fa ricorso per l’iscrizione.
Le condizioni necessarie
Hanno diritto a beneficiare della riserva coloro i quali vantano tre anni di servizio svolti nei dieci anni precedenti la data del bando, anche non continuativi.
Non solo: la riserva scatta nel momento in cui si dispone di almeno un anno di servizio riferito alla classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa. Ultima condizione, che il periodo lavorativo di riferimento sia di almeno 180 giorni o che sia stato svolto continuativamente dal 1° febbraio al termine delle attività didattiche.
L’ordine degli aventi diritto
Una volta ottemperati tutti i requisiti del caso, la riserva del 30% scatta sulla base dei posti messi a concorso per ogni regione, classe di concorso e tipologia di posto. Ma la riserva viene meno in caso i posti banditi non siano almeno quattro o più. In questo caso, il computo opera in base al numero totale di cattedre disponibili. Bisogna dunque attendere la pubblicazione delle graduatorie finali.
I riservisti dunque devono essere idonei e classificato entro il contingente del 30%. Cosa succede se il numero dei riservisti idonei eccede i posti riservati? Ne beneficiano coloro i quali rientrano nei posti disponibili in base all’ordine del punteggio ottenuto nelle prove concorsuali.