Nelle prossime settimane, comunque entro fine ottobre come annunciato dallo stesso Ministero, verrà pubblicato il bando che sancirà la fine dei concorsi Pnrr, con l’avvio del Pnrr 3, ultimo in programma nell’ambito degli impegni presi con l’Europa. Bando che verrà dunque pubblicato in anticipo rispetto al previsto, così come verranno anticipate le prove scritte, da calendarizzare nel periodo natalizio. Le prove orali invece saranno a gennaio 2026.
Addio ai 24 cfu
I candidati avranno 20 giorni di tempo per presentare domanda di partecipazione al concorso, probabilmente la finestra temporale sarà collocata a novembre, ma in questo senso bisogna aspettare la pubblicazione del bando. Bando che dovrebbe ufficializzare quanto già anticipato e quanto già si sapeva, ovvero che questo concorso sancisce l’addio definitivo alla validità del requisito dei 24 CFU.
Non sarà infatti possibile accedere al prossimo concorso scuola 2025 se in possesso del solo requisito laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm n. 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Un requisito ampiamente sfruttato per i precedenti concorsi scuola PNRR21 e PNRR2, ma ormai non più valido per i concorsi extra fase transitoria conclusa entro il 31 dicembre 2024.
Riserva per i percorsi abilitanti
Sarà invece possibile, proprio in virtù della decisione di anticipare il concorso, iscriversi con riserva. L’abilitazione è infatti lo strumento principale di accesso al concorso, ma non tutti riusciranno a ottenerla mediante i percorsi abilitanti in corso. Per questo, il ministero ha deciso di consentire la partecipazione con riserva a chi si è iscritto ai percorsi pur non avendoli conclusi, con la possibilità di sciogliere la riserva ottenendo il titolo entro il 31 gennaio 2026. La riserva bisognerà poi scioglierla ufficialmente comunicandola tra il 20 gennaio e il 5 febbraio 2026.
In alternativa all’abilitazione, si può partecipare se in possesso di tre anni di servizio svolti presso le scuole statali si valutano ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 14, delle legge n. 124/99.
L’anno in corso non vale per i tre anni di servizio
L’annualità di servizio vale se lo stesso è stato prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi. Vale anche il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.
Non vale la somma di servizi appartenenti ad anni scolastici differenti. La normativa prevede infatti che i 180 giorni si riferiscano a un solo anno scolastico. Quello in corso resta fuori dal conteggio delle annualità.