Graduatorie, Gps e supplenze

Errori algoritmo Gps: sentenza sancisce retribuzione e punteggio per i docenti scavalcati ingiustamente

La sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma del 7 giugno 2024 ha stabilito che il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve risarcire una docente che era stata esclusa ingiustamente dall’assegnazione di una supplenza annuale a causa di un errore nell’algoritmo utilizzato per la selezione. Il tribunale ha ordinato al Ministero di corrispondere alla docente la retribuzione che avrebbe percepito, inclusi gli interessi maturati, e di regolarizzare la sua posizione contributiva presso l’INPS. Inoltre, è stato riconosciuto alla docente il punteggio relativo all’incarico di supplenza annuale.

Le disponibilità

Il Tribunale ha interpretato l’articolo 12 dell’O.M. 112/2022, ora trasposto nella O.M. 88/2024, seguendo l’interpretazione della Corte d’Appello di Genova. Questo articolo stabilisce che, al di fuori delle ipotesi di assegnazione o rinuncia all’incarico, le successive disponibilità devono essere attribuite rifacendo le operazioni di conferimento, non scorrendo la graduatoria oltre l’ultimo candidato trattato. In altre parole, un aspirante in una posizione anteriore non può essere scavalcato da uno in posizione successiva.

Il Tribunale di Roma ha sottolineato che questa interpretazione rispetta il principio enunciato nel quinto comma, che prescrive un’assegnazione degli aspiranti secondo l’ordine delle preferenze espresse e della posizione in graduatoria. La tesi proposta dal Ministero, invece, consentiva che un candidato in posizione inferiore potesse essere preferito a uno in posizione superiore, subordinando l’assegnazione a condizioni imprevedibili e non legate ai titoli degli aspiranti.

L’assegnazione delle supplenze

Questa lettura della norma è stata ritenuta incompatibile con i principi di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione, oltre che con la complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall’articolo 12. Il Tribunale ha ribadito che l’onere della prova di aver operato correttamente spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è l’unico in possesso delle informazioni rilevanti.

Pertanto, il giudice ha concluso che il comportamento dell’Amministrazione scolastica è stato illegittimo, ordinando il risarcimento economico e il riconoscimento del punteggio annuale alla docente esclusa.