L’ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati in ferie automaticamente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Questo deriva dal ricorso di una docente che, tra il 2014 e il 2017, era stata messa d’ufficio in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, nonostante non avesse mai richiesto di usufruirne.
Docenti a disposizione
La sentenza ribadisce che le ferie devono essere richieste esplicitamente dai docenti e approvate dal dirigente scolastico. La Corte ha chiarito che durante la sospensione delle lezioni, i docenti rimangono a disposizione per attività funzionali all’insegnamento, ma con autonomia nella gestione del proprio tempo.
Il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare i docenti delle ferie non godute e della necessità di richiederle per non perderle. La sentenza smentisce l’interpretazione ministeriale che prevedeva l’automatica decurtazione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Pertanto, i docenti che non hanno espressamente chiesto le ferie hanno diritto all’indennità sostitutiva, salvo specifico avviso contrario da parte del dirigente scolastico.
Si possono recuperare fino a mille euro
Questa decisione permette ai docenti di recuperare fino a 1.000 euro l’anno per le ferie non godute in relazione ai contratti al 30 giugno stipulati dal 2014.