Graduatorie, Gps e supplenze

Tarda l’aggiornamento Gps: cambiare provincia fondamentale per un ruolo in prima fascia sostegno

Si sta concludendo la settimana che doveva sancire il via alle operazioni utili all’aggiornamento delle Gps 2024, ma non ci sono state novità in virtù dei ritardi conseguenti il parere non vincolante del Cspi che sta obbligando il ministero a valutazioni più complesse del previsto.

L’aggiornamento della provincia

La settimana prossima potrebbe essere quella buona, ma non ci sono certezze in questo senso.

Si prevede la partecipazione di circa 2 milioni di soggetti interessati. Alcuni dovranno aggiornare la loro posizione, altri cambiare provincia. Quando si apriranno le istanze online, i candidati interessati potranno trasferire la propria iscrizione. Tutti avranno la possibilità di selezionare la nuova provincia desiderata da un menu a tendina, trasferendo così tutte le aggregazioni.

La scelta della provincia diventa strategica anche per le assunzioni in ruolo da GPS sostegno. In questo senso si attende l’esito dell’emendamento al DL PNRR che proroga fino al 31 dicembre 2025 le assunzioni da GPS sostegno.

Cosa cambia con l’emendamento

In questo contesto, una provincia rispetto a un’altra potrebbe fare la differenza. Come alternativa si può puntare sulla mini call veloce.

L’emendamento propone questo: “5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma Pag. 79 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all’anno scolastico di riferimento»; al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati.

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