Scuola

Tabella riconoscimento crediti formativi universitari: quelli validi per arrivare ai 60 Cfu

Sembra finalmente avvicinarsi il momento dell’avvio dei percorsi abilitanti utili ad accedere ai prossimi concorsi scuola, in particolare, in ordine di tempo, al primo previsto per l’autunno. Questi corsi servono al conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria. Qualcosa si è sbloccato lato ministero proprio negli ultimi giorni, con le Università che stanno iniziando a pubblicare i decreti di accreditamento.

I prossimi passaggi

Fondamentale è stata la conclusione da parte dell’ANVUR delle verifiche di rito. Proprio questo passaggio, indispensabile ma complesso anche più del previsto, ha comportato ritardi che non erano stati messi in preventivo in un primo momento dal ministero.

Ora il Ministero dovrà stringere i tempi in vista della pubblicazione dell’elenco dei corsi autorizzati, contenente il numero dei posti assegnati per ciascuna classe di concorso. C’è ancora qualche giorni di tempo (fino al 20 febbraio) per provare a recuperare alcune classi di concorso per le quali nessuna Università aveva proposto un’offerta formativa.

Proprio questo aspetto potrebbe comportare qualche altro giorno di attesa, considerato che il Ministero potrebbe voler attendere il quadro completo.

Il riconoscimento dei crediti

Per arrivare al conseguimento dei 60 CFU/CFA si può fare riferimento al riconoscimento dei seguenti crediti, alle seguenti condizioni:

  • I 24 CFU/CFA solo se conseguiti entro il 31/10/2022, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
  • I CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se:
  1. strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;
  2. non superiore comunque a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative
  3. alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
  4. non superiore comunque a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
  5. nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.

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