Scuola

Permessi non retribuiti scuola: i 6 giorni possono chiederli solo i supplenti brevi

Un po’ alla volta si comincia a prendere confidenza con le novità introdotte dal recente CCNL Scuola 2019-21 firmato alla fine di gennaio. Una di queste novità riguarda l’estensione dei permessi retribuiti di 3 giorni per motivi personali e familiari ai precari con contratto al 31 agosto e al 30 giugno. Ma sempre restando in ambito permessi, ci sono novità anche per quelli non retribuiti di 6 giorni.

Come cambia la normativa

Il nuovo contratto scuola con l’art 35 comma 12 del CCNL Scuola 2019-21 ha ampliato la platea dei beneficiari dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari facendo rientrare anche i precari a tempo determinato. Via libera alla richiesta dunque anche da parte di coloro i quali dispongono di contratto al 31 agosto o 30 giugno.

Niente da fare ancora per i supplenti brevi, esclusi anche nel caso in cui dispongano di un contratto fino al termine delle lezioni. Per questa categoria di docenti, l’articolo al comma 14 assicura la possibilità di usufruire di 6 giorni di permesso non retribuito.

Niente concessione invece per quel che riguarda i 6 giorni non retribuiti, previsti dal vecchio CCNL del 2007 all’art 19 per coloro i quali hanno contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Lo sancisce l’art 35 comma 16 stabilisce espressamente: “Il presente articolo abroga l’art. 19 del CCNL 29/11/2007”.

Le nuove regolamentazioni

Quindi da adesso in posi al posto dei 6 giorni non retribuiti ci sono i 3 giorni retribuiti per motivi personali e familiari. Un diritto riservato ai precari con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. I permessi non retribuiti di 6 giorni sono un diritto che resta ancora in piedi, ma ne possono usufruire solo i supplenti con contratto breve. Possono farne richiesta solo coloro i quali ne hanno bisogno per ragioni personali e familiari.

I permessi non retribuiti di 6 giorni possono essere richiesti per motivi personali tra i quali rientra qualsiasi situazione o interesse ritenuto di particolare rilevo per il lavoratore, per la quale è necessario astenersi dal lavoro.

Una fattispecie già confermata dalla sentenza della Corte dei Conti sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415. Di positivo c’è che la normativa non prevede per questo tipo di permessi un minimo di preavviso. Si può quindi trattare anche di eventi improvvisi.

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