Ata

Ore di riposo personale Ata: sono 11 continuative in base al nuovo contratto e vanno sempre garantite

Tra le novità del contratto firmato da sindacati e ministero all’Aran il 18 gennaio (il CCNL 2019-21 Istruzione e ricerca) ce ne sono alcune anche per il personale ATA. Alcune sostanziali, come il requisito tassativo della certificazione informatica di alfabetizzazione digitale per tutti, tranne che per i collaboratori scolastici e l’introduzione della figura dell’operatore scolastico. Ci sono poi altre novità che riguardano i criteri delle turnazioni.

Le turnazioni del personale Ata

In base al nuovo contratto, a ogni dipendente appartenente al personale Ata vanno sempre garantite almeno 11 ore di riposo consecutive.

E’ previsto dall’articolo 66 del nuovo CCNL sulle turnazioni del personale ATA:

La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l’adozione dei turni può prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
e) un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al
funzionamento dell’istituzione scolastica;
f) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e
previa acquisizione della disponibilità del personale;
g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

L’abrogazione del precedente articolo

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001 che vieta adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 66, viene meno l’art. 53, comma 2 – dal decimo periodo fino alla fine del comma – del CCNL 29/11/2007.

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