Scuola

Concorso scuola 2023 bando gazzetta ufficiale: le scadenze per i titoli di accesso alla procedura

E’ tempo di valutare i propri titoli in ottica partecipazione al prossimo concorso scuola 2023, che in realtà si svolgerà nel 2024 ma che consente già da qualche giorno di presentare domanda di partecipazione. Ricordiamo che c’è tempo fino al 9 gennaio per inoltrare la propria istanza utile a prendere parte alla procedura di proprio interesse (secondaria o infanzia e primaria, oppure sostegno).

Il conteggio dei tre anni di servizio

Uno dei temi di cui si dibatte tra i candidati in questi giorni in merito alla partecipazione al concorso e a i relativi requisiti riguarda la validità dell’anno scolastico 2023/24, appena iniziato e che sarà a metà quando si chiuderà la finestra temporale utile alla partecipazione al concorso.

Essendo anno in corso, il 2023/2024 non può essere conteggiato e non vale in alcun modo. Non può essere quindi preso in considerazione nè per il conteggio dei 3 anni di servizio utili per l’accesso, né per i tre anni utili per accedere alla riserva del 30% dei posti.

Il motivo è proprio da ricercare nella sovrapposizione tra la procedura concorsuale appena bandita dal ministero e il fatto che coloro i quali hanno firmato un contratto dal 1° settembre 2023 al 9 gennaio 2024 non avranno ancora completato l’annualità, che richiede un totale di almeno 180 giorni di servizio.

Le indicazioni del ministero

Questo significa che quando si procede al conteggio delle annualità per chi accede con “laurea + tre anni di servizio” bisogna prendere in considerazione il 2022/23 andando indietro fino al 2018/19.

E’ tutto spiegato nella Guida del Ministero alla compilazione della domanda:

“Nel caso in cui abbia chiesto di partecipare con titolo di studio e 3 anni di servizio, il candidato dovrà obbligatoriamente dichiarare di aver prestato almeno 3 annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, anche non continuative, tra l’anno scolastico 2018/2019 e l’anno scolastico 2022/23, su posto comune o di sostegno, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si partecipa.”

Diverso il discorso per quel che concerne coloro i quali hanno diritto ad accedere alla riserva del 30% dei posti invece i dieci anni vanno dal 2022/23 al 2013/14. In questo caso infatti il ministero sancisce che

“in fase di determinazione del diritto alla riserva di posti del 30% il sistema controllerà che il candidato sia in possesso di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 (quindi a partire dal 2013/14) di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipo posto sostegno”.

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