Scuola

Bando concorso straordinario ter 2023 scuola secondaria: corsia preferenziale per chi ha i tre anni di servizio

Ecco finalmente il bando per il primo concorso secondaria della fase straordinaria PNRR. Si può presentare domanda fino al 9 gennaio mediante procedura telematica sull’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Si può anche fare riferimento al Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

La riserva di posti

Una delle novità è la previsione di una riserva posti nella graduatoria di merito. Il bando prevede 20.575 posti suddivisi per regione e classe di concorso.

E’ prevista una riserva di posti, pari al 30%, nei bandi pubblicati a decorrere dell’entra in vigore della succitata legge n. 106/2021;
la riserva del 30% si applica per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto;
sono beneficiari della riserva gli aspiranti che, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano svolto presso le scuole statali un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;
uno dei tre anni di servizio deve essere specifico, ossia svolto per la classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa al concorso e si beneficia della riserva;
è valido solo il servizio nelle scuole statali;
i tre anni scolastici si computano secondo quanto previsto dall’art. 11/14 della legge n. 124/99;
la riserva vale in una sola regione;
la percentuale di posti riservati si calcola con arrotondamento per difetto;
la riserva si applica, solo se il numero di posti banditi per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia pari o superiore a quattro.

Come si matura annualità di servizio

I tre anni di servizio devono essere stati svolti presso le scuole statali, si valutano ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 14, delle legge n. 124/99, che indica cosa si debba intendere con la previsione contenuta nell’articolo 489/1 del D.lgs. 297/94.

Per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre richieste annualità bisogna aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati (non per forza consecutivi), 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Non si possono sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

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