Scuola

Ferie docenti precari: non è obbligatorio richiederle e non possono essere assegnate d’ufficio

Le vacanze di Natale, che coincidono con la fine dell’anno, sono un momento di incertezza per quel che concerne il tema delle ferie, soprattutto per chi non dispone di un contratto a tempo indeterminato. Nel mondo della scuola, questo vale per i docenti precari, che si trovano a metà del guado tra la disponibilità delle ferie e il dubbio circa l’eventuale obbligo di richiederle.

La sospensione delle lezioni

Ricordiamo infatti che nel periodo natalizio, in cui le scuole sono chiuse per gli studenti che hanno diritto a circa due settimane di vacanza, i docenti non sono in ferie, almeno non per l’intero periodo. Chi dispone di giorni di ferie, non è in ogni caso obbligato richiederle. Allo stesso modo, le ferie non possono essere assegnate d’ufficio in base alla normativa vigente.

In base all’art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012, la normativa che disciplina la fruizione delle ferie per i docenti di ruolo e a tempo determinato può avvenire durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Naturalmente ci si deve regolare in base a quanto stabilito dai singoli calendari scolastici regionali. Bisogna però tenere presente i singoli casi, in quanto è possibile che nello stesso periodo siano state fissate eventuali attività di scrutinio, Esami di Stato e altre attività valutative.

Il collocamento in ferie

Non c’è infatti solo il Natale tra i periodi di sospensione delle lezioni, ma anche la Pasqua e ancora il periodo tra l’8 e il 30 Giugno.

Il docente che in ogni caso desidera usufruire delle ferie, deve farne richiesta esplicita. Questo vale sia per il docente di ruolo che a tempo determinato.

Vale dunque anche il discorso inverso, in base al quale non è possibile essere collocati in ferie, neanche d’ufficio. E’ necessario che il docente lo richieda esplicitamente.

Può verificarsi il caso di emanazione di circolare che prevede il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni: i docenti devono sapere che si tratta di una circolare che può essere dichiarata illegittima.

Lo ha anche confermato la Cassazione in due recenti pronunce.

Il diritto all’indennità sostitutiva

Chi non presenta una richiesta di ferie resta dunque a disposizione del Dirigente Scolastico. Questo significa che dovrà continuare a svolgere tutte le attività funzionali all’insegnamento. Non solo: potrà anche essere convocato per prendere parte alle attività deliberate nel Piano annuale delle attività, salvo eventuali e giustificate urgenze.

Cosa succede se alla fine dell’anno scolastico il docente non presenta richieste di ferie sufficienti per soddisfare tutti i giorni che gli spettano? Non avrà più diritto a fruirne. Questo non significa che perderà il diritto all’indennità sostitutiva. Ma c’è un’eccezione: e cioè che il Dirigente Scolastico non lo abbia “formalmente invitato a fruirne e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione, sentenza n. 21780/2022).

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