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Mobilità Ata 2023: via alle domande, le scadenze da segnare sul calendario

A partire dal 17 marzo fino al 3 aprile, i dipendenti amministrativi interessati possono richiedere il trasferimento per l’anno scolastico 2023/24. Tutte le informazioni e le scadenze sono specificate nell’ordinanza ministeriale n. 36 dell’1 marzo 2023.

Le scadenze

Ecco le principali date da tenere a mente:

  • Dal 17 marzo al 3 aprile: presentazione delle richieste tramite Istanze Online.
  • Entro l’11 maggio: termine per la comunicazione delle richieste e dei posti disponibili al SIDI.
  • Il 1 giugno: pubblicazione dei trasferimenti.
  • Entro dieci giorni prima dell’11 maggio: possibilità di revocare la richiesta di trasferimento.

Richiesta di trasferimento

Inoltre, il personale scolastico con un contratto a tempo indeterminato può presentare la richiesta di trasferimento entro cinque giorni dalla nomina giuridica, rispettando comunque i termini ultimi per la comunicazione al SIDI (11 maggio).

L’articolo 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 dell’1 marzo fornisce le informazioni sui posti richiedibili.

Istituti comprensivi che includono sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo grado, e quelli istituiti in base ai piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti, sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli di richiesta, sia scuole primarie che scuole secondarie di primo grado.

Gli elenchi ufficiali

Durante la fase di assegnazione di sede, i posti sono assegnati in base alla preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio, e alla preferenza tra scuole primarie o scuole secondarie di primo grado. I posti sono attribuiti, per ogni ordine di scuola, nell’ordine risultante dagli elenchi ufficiali come segue: a) inizialmente tutti i circoli didattici o le scuole secondarie di primo grado che non sono istituti comprensivi; b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.

Per prevenire situazioni di esubero, i posti di Dsga creati in conformità all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 non sono considerati al 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale.

Le scuole autonome con meno di 500 alunni (300 in piccole isole e comuni montani) non possono avere un dirigente scolastico e un Dsga.