Scuola

Richiesta 150 ore studio 2023: nel monte ore si può far rientrare anche il tempo di percorrenza per raggiungere le lezioni

Non è più possibile da circa due mesi presentare le domande per ottenere i permessi studio per il 2023. Si tratta della richiesta per le 150 ore ai lavoratori dipendenti per il diritto allo studio. Un periodo di tempo di cui bisogna usufruire nell’arco dell’anno solare di riferimento.

La priorità nell’accoglimento delle istanze

Chi vede la propria domanda accolta, ne può usufruire a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2023.

In questo ambito il tutto è regolamentato dai singoli contratti integrativi regionali. Sono questi contratti infatti a regolamentare le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze. In caso di dubbio, quindi, la cosa migliore è consultare il C.I.R. di riferimento che indica anche i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

I permessi si possono utilizzare anche per raggiungere la sede delle lezioni.

Il tempo per raggiungere le lezioni

Si può far rientrare nei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni.

Il contratto nazionale prevede infatti che nel computo del monte ore dei permessi studio si debba far rientrare anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere il luogo di svolgimento delle lezioni.

Il principio che fa gestisce la quantificazione dei permessi, attiene infatti l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Il principio generale è che le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.

Il parere della Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), i permessi possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria)”.