Scuola

Quando si perde la continuità di servizio nella scuola: trasferimento volontario fa perdere tutto il punteggio di continuità solo se si ottiene il movimento richiesto

Per avere diritto al punteggio di continuità nella scuola di titolarità bisogna rientrare nel novero dei docenti che dispongono dei requisiti presenti nel contratto. In caso di ricorso alla mobilità volontaria, il punteggio viene azzerato.

Tabella di valutazione

Per calcolare il punteggio cui si ha diritto in caso di mobilità bisogna fare riferimento alle voci inserite nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità.

Per avere diritto al punteggio bisogna fare riferimento a anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali. Per considerare il computo generale dell’anzianità di servizio, bisogna prendere in considerazione anche il punteggio di continuità.

Punteggio di continuità

Per calcolare precisamente il punteggio di continuità bisogna prendere in considerazione il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto. Per la mobilità è possibile calcolarlo, in seguito al completamento di un triennio nella scuola. Diverso il ocmputo per la graduatoria interna di istituto, per la quale è sufficiente un solo anno.

Quanti punti spettano

In caso di continuità si ha diritto a 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Quando si perde la continuità

Chi decide di ricorrere ad assegnazione provvisoria e a mobilità volontaria, perde il punteggio di continuità.

Diverso il discorso in caso di assegnazione provvisoria provinciale. In questo caso il punteggio non si perde nel momento in cui il docente interessato risulta trasferito nell’ottennio quale soprannumerario. Deve anche aver fatto richiesta, in ciascun anno dello stesso ottennio, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.

Se concorrono queste condizioni, chi ha ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale perde il punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021. Resta salvo invece il diritto di rientro.

Quando si perde il punteggio

Chi decide di fare ricorso alla mobilità volontaria, perde il punteggio di continuità anche nel caso in cui il movimento volontario non abbia determinato la modifica della scuola di titolarità, ma è cambiata la classe di concorso di titolarità (passaggio di cattedra) o la tipologia di posto di titolarità (trasferimento da materia a sostegno e viceversa)

Bisogna quindi partire dal presupposto che chi fa ricorso al trasferimento volontario perde tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità, ma solo se si ottiene il movimento richiesto.