In concomitanza con l’arrivo delle feste di Natale, torna di modo il tema della proroga e della eventuale conferma delle supplenze temporanee. Proprio a ridosso del periodo di festività, infatti, diventa importante comprendere quali sono i meccanismi che regolamentano i contratti dei docenti al primo incarico su questa tipologia di supplenza.
Le supplenze temporanee vengono conferite solitamente per sopperire ad assenze dei titolari per malattia, infortuni, maternità. Ricorrono a questo strumento i dirigenti scolastici, che per reperire un candidato fanno ricorso alle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia.
Alle supplenze temporanee sono connesse le opportunità di proroga e conferma nel caso in cui ci sia necessità di continuare a sostituire il docente assente. Lo scopo di mantenere il supplente temporaneo è quello di assicurare la continuità didattica agli alunni.
In quest’ottica, nel momento in cui si verifica il primo periodo di assenza del titolare seguito da uno successivo, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, o da entrambi, si favorisce l’assegnazione della supplenza temporanea tramite prorogata nei confronti dello stesso supplente già in servizio. La proroga entra in vigore dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Questo consente al supplente di ottenere una proroga della supplenza, con la costituzione di un vero e proprio nuovo contratto che avrà decorrenza a partire dal giorno successivo alla scadenza del precedente. Il vantaggio di questa procedura è che non comporta nessuna interruzione nell’anzianità di servizio.
Perchè questo si verifichi è necessario che il titolare dopo un primo periodo di assenza, si assenti nuovamente continuativamente, oppure che si assenti nuovamente dopo il giorno libero e/o dopo giorno festivo.