Graduatorie, Gps e supplenze

Sanzioni rinuncia graduatorie istituto: la sanzione non riguarda le GPS, dalle quali si potranno ottenere eventuali incarichi al 30/06 e al 31/08

La sanzione prevista per chi abbandona il servizio dalle graduatorie di istituto è quella di non poter più ottenere supplenze dalle stesse per i due anni in cui le stesse sono in vigore. La sanzione va comunicata anche alle altre scuole.

Le sanzioni anche per il sostegno

Chi dice di no a un contratto o alla proroga dello stesso o conferma su posto comune incorre nella sanzione che comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto. La sanzione attiene sia allo stesso insegnamento che al relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Per gli insegnanti di sostegno, la sanzione vale sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Le comunicazioni

Chi abbandona una supplenza perde la possibilità di ottenere supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, ossia per il biennio 2022/24.

In caso di rinuncia o abbandono, il dirigente dell’istituzione scolastica in cui la decisione è stata presa, deve effettuare comunicazione al sistema informativo dell’eventuale rifiuto. In questo modo anche le altre istituzioni scolastiche, in cui il docente interessato è inserito, possano applicare la sanzione al docente.

Le supplenze da Gps

Chi abbandona il servizio non può più ottenere ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto di tutte le scuole in cui risulta inserito e per tutte le classi di concorso/posti di inclusione. Dalla sanzione sono escluse le GPS. Da queste, infatti, si potranno ottenere eventuali incarichi al 30/06 e al 31/08.