Scuola

Congedo parentale scuola: le novità del decreto in materia di congedo di paternità e di congedo parentale

Sono ufficiali le novità inerenti il congedo parentale scuola in virtù dell’approvazione definitiva del Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Le novità riguardano il congedo di paternità e il congedo parentale.

Le finalità del congedo

Lo scopo di queste nuove direttive è quello di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori, in modo da agevolare il più possibile la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

In base alle novità il padre lavoratore dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi. Si tratta di giorni non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa. Possono essere sfruttati nel periodo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.

Chi ne ha diritto

Si può usufruire del congedo anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo. In questo caso, la durata del congedo sale a 20 giorni lavorativi. Può usufruire del congedo anche il padre adottivo o affidatario.

Può usufruire del congedo, il padre, anche nel corso del congedo di maternità della madre lavoratrice. Non vanno in contrasto con il ricorso al congedo di paternità alternativo.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Congedo parentale per i lavoratori scuola

Il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, dà diritto a ogni genitore lavoratore a tre mesi, non trasferibili, con un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

C’è poi la possibilità per i genitori, alternativamente, di usufruire del congedo per tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

I criteri

Dunque si può beneficiare di periodi indennizzabili di congedo parentale con i seguenti criteri:

alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Le novità

Il genitore solo ha diritto a 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. Rientra nella categoria del genitore solo quello nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale superiore ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è riconosciuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Un diritto che spetta se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.