Graduatorie, Gps e supplenze

Rifiuto supplenza Gps: niente rifacimento delle operazioni, disponibilità successive attribuite a chi è collocato dopo l’ultimo candidato che ha ricevuto incarico

Ministero e Uffici scolastici continuano a difendere a spada tratta l’operato dell’algoritmo, attribuendo presunte irregolarità o errori nelle attribuzioni a incomprensioni dei candidati e scelte sbagliate fatte al momento della scelta delle preferenze in sede di presentazione della domanda che hanno poi avuto ripercussioni nell’orientare l’algoritmo stesso.

Niente rifacimento delle operazioni

Anche in considerazione di questa certezza inerente l’accuratezza delle nomine fin qui assegnate, gli uffici scolastici fanno sapere che “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento”.

Le sedi migliori

Dunque niente rifacimento delle operazioni, in nessun caso. E, soprattutto, se vengono fuori nuove disponibilità per rinunce o altre motivazioni queste diventano oggetto di assegnazione unicamente nei confronti di coloro i quali non hanno ricevuto alcuna nomina, anche se collocati in graduatoria peggio rispetto ad altri colleghi. Cosa che rappresenta un motivo di protesta da parte di chi vede sfumare la possibilità di ottenere sedi più prestigiose.

Poi una nota degli uffici scolastici tiene anche a fare una precisazione circa le voci che stanno circolando in questi giorni e che riguardano il desiderio di tornare alle nomine in presenza, come panacea di tutti i mali dell’algoritmo.

Le nomine in presenza

In questo senso, viene specificato che “Tale principio, peraltro, non innova rispetto alla modalità di conferimento delle supplenze precedentemente adottata (con individuazione “in presenza”): anche con le suddette modalità, infatti, in seconda convocazione (a seguito di rinuncia di nomina conferita su delega o a seguito di disponibilità a qualsiasi titolo sopravvenuta) gli aspiranti che, nella prima convocazione, non avevano accettato posti o spezzoni disponibili quando erano stati raggiunti in graduatoria nella loro posizione, non potevano partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze; l’ufficio operava per un diritto al completamento esclusivamente nei confronti di coloro che nella prima convocazione, in mancanza di posti interi, avevano accettato uno spezzone”.