Graduatorie, Gps e supplenze, Scuola

Sanzioni rinuncia supplenza Gps: il caso delle graduatorie di istituto, le conseguenze in caso di abbandono dell’incarico ricevuto

Rinunciare a un incarico di supplenza da parte di un docente è sempre una scelta che va ponderata molto bene. Non soltanto perchè si dice di no ad un lavoro, ma anche e soprattutto perchè questa rinuncia può costare molto in termini di sanzioni. D’altra parte il sistema scolastico ha necessità di tutelarsi nei confronti di coloro i quali lasciano una cattedra scoperta a ridosso della presa di servizio o dopo (abbandono) e per questo è necessario disincentivare, nei limiti, questo tipo di pratica.

Le conseguenze della rinuncia

Ecco perchè coloro i quali hanno ancora la possibilità di ottenere l’attribuzione delle nomine al 31 agosto e 30 giugno devono necessariamente valutare le conseguenze per una eventuale rinuncia.

Nel momento in cui si firma il contratto con la scuola alla quale si è assegnati, si deve necessariamente prendere servizio. Chi riceve incarico di supplenza da GAE e GPS, in caso di rinuncia perde la possibilità di conseguire supplenze sia da GAE che da GPS, oltre che da graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di
insegnamento di ogni grado d’istruzione cui ha diritto.

Chi ha ottenuto posto da graduatoria di istituto

In caso di abbandono su GAE, GPS e graduatorie di istituto, si perde il diritto per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Niente sanzioni invece per chi non abbandona la supplenza già assunta da graduatoria d’istituto, rifiutando supplenza da GAE o GPS.

Infatti la normativa prevede che in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto, la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.