Scuola

Ulteriore abilitazione docenti di ruolo: in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione con l’acquisizione di 30 CFU/CFA

C’è attesa e curiosità per capire come recepirà il nuovo Governo la riforma del reclutamento quasi del tutto completata dall’ormai dimissionario Governo Draghi tramite il ministero dell’istruzione Bianchi. Tra un paio di settimane gli italiani andranno alle urne per eleggere il nuovo esecutivo ed è possibile che ci possano essere idee diverse rispetto al modo di concepire il percorso per diventare insegnanti.

Ritardo nei decreti attuativi

In questo senso fa registrato uno stop ai decreti attuativi che dovevano essere messi in atto nelle scorse settimane e che dovevano servire a definire alcuni aspetti fondamentali della riforma del reclutamento, a cominciare dalle caratteristiche del master abilitativo da 60 Cfu da svolgere presso le università e che consente di prendere parte ai concorsi annuali.

Lo schema del nuovo percorso per diventare docenti prevede:

un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale da 60 CFU/CFA
un concorso pubblico nazionale, annuale, su base regionale o interregionale
un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Accesso ai master

Proprio in merito all’abilitazione mediante percorso universitario, i dubbi riguardano il numero chiuso voluto dal ministero per l’accesso a questi master (l’obiettivo è non abilitare più docenti di quanti on possano poi essere stabilizzati) e il costo dello stesso, che dovrebbe essere calmierato con un tetto imposto dal ministero.

Il nuovo percorso consente anche il conseguimento di un un’altra abilitazione per i docenti già abilitati e per quelli specializzati su sostegno.

Ulteriore abilitazione

Così leggiamo nell’articolo 2-ter del D.lgs. 59/2017, introdotto dal citato DL 36/22:

Chi è già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e chi è in possesso della specializzazione sul sostegno potrà conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

Questa possibilità è riservata anche anche i docenti di ruolo, in virtù del fatto che la normativa non specifica la qualità di insegnante a tempo determinato o indeterminato.