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Spezzoni pari o inferiori a 6 ore Gps: importante novità nell’ordinanza ministeriale per l’attribuzione delle ore di insegnamento settimanali che non concorrono a costituire cattedra

Tra le possibili assegnazioni dell’algoritmo nell’ambito delle supplenze da graduatorie provinciali GPS in corso, per il biennio 2022/23 e 2023/24 sono possibili anche conferimenti di incarichi per spezzoni pari o inferiori a 6 ore.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore

Si tratta di una modifica rispetto al regolamento dell’anno scorso, introdotta con l’ordinanza ministeriale che regolamenta le supplenze recuperando di fatto una normativa già nota che gestisce l’attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali. Si tratta di spezzoni che non sono utili per la costituzione di una cattedra.

La precedente ordinanza ministeriale

Nell’ordinanza ministeriale n. 60/2020 era sancito che le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali nell’ambito della scuola secondaria non sono utili a costituire cattedra. Anche per questo motivo, il loro destino era affidato nelle mani dei dirigenti scolastici. La procedura prevedeva in ogni caso il consenso degli interessati a caratterizzarle come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Era fissato un tetto massimo complessivo di 24 ore settimanali, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. In seconda battuta, era sufficiente il titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

Se non erano disponibili i docenti di ruolo, si ricorreva ai docenti con contratto a tempo determinato della stessa scuola, qualora in possesso della specifica abilitazione.

La nuova ordinanza ministeriale

Da quest’anno invece gli spezzoni pari o inferiori a sei ore settimanale continuano a non costituire cattedra e vengono sempre assegnate dai dirigenti scolastici, ma con questa gerarchia di assegnazione:

ai docenti con contratto a tempo determinato, in possesso di titolo al completamento d’orario, in servizio nella stessa scuola e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse;
ai docenti di ruolo della stessa scuola, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, per un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
ai docenti a tempo determinato, in servizio nella stessa scuola e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

In extrema ratio, si procede all’attribuzione mediante graduatorie di istituto.