Non c’è solo la pubblicazione delle graduatorie Gps a catalizzare l’attenzione dei candidati che hanno presentato domanda per le supplenze relative al prossimo anno scolastico. A fare da contraltare a questi elenchi che potenzialmente rappresentano la via di accesso a un incarico nel caso l’algoritmo incrociando posizione, disponibilità e preferenze lo ritenga opportuno, ci sono gli elenchi degli esclusi.
E proprio in questi giorni molti Uffici Scolastici stanno provvedendo alle ultime pubblicazioni degli elenchi degli esclusi dall’inserimento nelle GPS.
Per verificare se la propria esclusione sia motivata o meno, è indispensabile confrontare la propria posizione individuale con i principali motivi di esclusione. Il principale motivo di esclusione è generalmente rappresentato dall’aver dichiarato precedente inserimento, senza che questo risulti. L’unica eccezione è che si tratti di seconda fascia sostegno.
Un errore comune è l’aver dichiarato laurea o diploma + 24 CFU come titolo per inserimento in prima fascia, non considerando che non sono validi. Altri motivi di esclusione possono essere la mancanza di titoli congiunti, casistica che riguarda i candidati che hanno richiesto di inserirsi in classi di concorso per le quali sono richiesti titoli congiunti ma non li hanno prodotti.
E poi infine le classi di concorso ad esaurimento. Per queste classi “possono fare domanda di aggiornamento o trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2020/21-2021/22.
E’ compito del dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblicare, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. E’ possibile anche visualizzare sull’Albo di ciascuna istituzione scolastica le correlate graduatorie di istituto.
Le graduatorie definitive non sono appellabili. Questo significa che non è più possibile modificarle a meno di decreti di modifica/convalide del punteggio dopo la valutazione della segreteria scolastica in cui l’aspirante assume servizio.
Unica strada per i candidati resta quindi il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.